Sez. 5, Sentenza n. 1404 del 14/07/1982 Cc. (dep. 30/07/1982) Rv. 154839 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE - LATITANTE FUGGITO ALL'ESTERO - CONOSCENZA DELLA RESIDENZA ALL'ESTERO - IRRILEVANZA - NOTIFICAZIONI - OSSERVANZA DELLO ART. 173 COD. PROC. PEN. - OBBLIGATORIETÀ - GIUDIZIO CONTUMACIALE - LEGITTIMITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE - LATITANTE FUGGITO ALL'ESTERO - CONOSCENZA DELLA RESIDENZA ALL'ESTERO - IRRILEVANZA - NOTIFICAZIONI - OSSERVANZA DELLO ART. 173 COD. PROC. PEN. - OBBLIGATORIETÀ - GIUDIZIO CONTUMACIALE - LEGITTIMITÀ.*
L'imputato va considerato latitante anche quando, fuggito all'estero per sottrarsi alla cattura, abbia dato conoscenza del luogo ove è rifugiato, poiché lo stato italiano è privo di poteri immediati e diretti di coercizione personale e di iniziativa processuale nei confronti dei cittadini nello stato di rifugio: la latitanza viene a cessare solo quando, all'esito della procedura di estradizione, l'imputato sia consegnato all'autorità italiana. Di conseguenza, prima del momento della consegna, le notificazioni vanno eseguite con le formalità particolari prescritte dall'art. 173 cod. proc. pen.. sono inoltre legittimi l'inizio ed il proseguimento del giudizio contumaciale, non potendo l'assenza dell'imputato ritenersi dovuta ad impossibilità assoluta per legittimo impedimento. (V.Mass. 149632/81, 146035/80, 134755/76, 126575/74, nel senso che nell'ipotesi in cui il latitante venga arrestato all'estero, in esecuzione di richiesta di estradizione, non sia stato ancora consegnato alle autorità richiedenti). (V. Mass. N. 127012 citata, 113497/69, nel senso contrario e cioè che l'arresto dell'imputato all'estero a causa di un processo di estradizione non vale ad escludere la latitanza). (V mass n 151848 ed ivi citate; (V mass n 151845). (Conf mass n 127012; (Conf mass n 118289 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 173 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)