Sez. 6, Sentenza n. 9897 del 25/11/1987 Ud. (dep. 13/10/1988) Rv. 179364 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE - LATITANTE FUGGITO ALL'ESTERO - ARRESTATO DALLO STATO DI RIFUGIO A SEGUITO DI MANDATO DI CATTURA - MANCATO INTERROGATORIO DA PARTE DEL GIUDICE ISTRUTTORE SUI FATTI CONTESTATIGLI COL MANDATO - RINVIO A GIUDIZIO - VIOLAZIONE DELL'ART. 376 COD. PROC. PEN. - ESCLUSIONE - RATIO.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE - LATITANTE FUGGITO ALL'ESTERO - ARRESTATO DALLO STATO DI RIFUGIO A SEGUITO DI MANDATO DI CATTURA - MANCATO INTERROGATORIO DA PARTE DEL GIUDICE ISTRUTTORE SUI FATTI CONTESTATIGLI COL MANDATO - RINVIO A GIUDIZIO - VIOLAZIONE DELL'ART. 376 COD. PROC. PEN. - ESCLUSIONE - RATIO.*
Non sussiste violazione dell'art. 376 cod. proc. pen. (condizioni per il rinvio a giudizio o per il proscioglimento) nel caso in cui il giudice istruttore abbia ordinato il rinvio a giudizio dello imputato senza averlo interrogato in merito ai fatti contestatigli con mandato di cattura che abbia conseguito il suo effetto con lo arresto a fini estradizionali dell'imputato stesso da parte dello stato di rifugio. Invero, lo stato di latitanza è caratterizzato dalla volontaria sottrazione dell'imputato, accertata nei modi di legge ad un ordine o mandato di cattura, anche mediante l'espatrio, e perdura fino al verificarsi di uno degli eventi previsti dallo art. 268, secondo comma, cod. proc. pen., o quando esso venga a cessare per effetto di cattura o Costituzione spontanea; l'immanenza di tale stato fa sì che esso spieghi i suoi effetti per tutto il tempo durante il quale il mandato o l'ordine di cattura sono eseguibili, a nulla rilevando la successiva impossibilità in cui il latitante sia venuto a trovarsi di far cessare, anche volendo, tale stato, perché a questo fine rileva soltanto la volontaria iniziale sottrazione del catturando alle ricerche della polizia mediante la scelta volontaria di una situazione alla quale sono connesse le conseguenze giuridiche e gli svantaggi processuali di una condizione cui ha dato luogo l'interessato con il proprio comportamento. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'imputato sia fuggito all'estero per sottrarsi all'ordine o mandato di cattura, la sopravvenuta conoscenza da parte dell'autorità procedente del luogo in cui si trova l'imputato all'estero o il suo arresto da parte dello stato in cui si è rifugiato a causa di una istanza o di un processo di estradizione (anche per i fatti che hanno dato luogo al provvedimento sulla libertà personale) non valgono ad escludere la latitanza, perché lo stato italiano è privo di poteri immediati e diretti di coercizione personale e d'iniziativa nei confronti del cittadino nello stato di rifugio e perché la latitanza viene a cessare solo quando, all'esito della procedura di estradizione, anche per effetto dell'eventuale consenso del latitante all'estradizione, l'imputato sia consegnato all'autorità italiana. (Conf mass n 127012; (Conf mass n 154839).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 376 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)