Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 144 del 1975
Massime (1)
Massima n. 7887
- Processo penale
- Ricorso per cassazione
- D.l. 28 aprile 1974, n. 104, art. 1, recante modifica all'ultimo comma dell'art. 538, cod. proc. penale
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 20 aprile 1974, n. 104, recante "Modifica dell'art. 538 del codice di procedura penale", sollevata, in riferimento agli artt. 24, 102 e 111 della Costituzione e già dichiarata non fondata con la sent. n. 184 del 12 giugno 1974.
Norme impugnate
- art. 538 codice di procedura penale del 1930
- art. 1 d.l. 28 aprile 1974, n. 104
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 20 aprile 1974, n. 104, recante "Modifica dell'art. 538 del codice di procedura penale", promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1974 dalla Corte suprema di cassazione - sezione III penale - nel procedimento penale a carico di Rapisarda Giuseppe ed altro, iscritta al n. 18 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 26 febbraio 1975.
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 26 aprile 1974 dalla Corte suprema di cassazione nel corso di un procedimento penale a carico di Rapisarda Giuseppe ed altro è stata sollevata, in riferimento agli artt. 24, 102 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 20 aprile 1974, n. 104, recante "Modifica dell'art. 538 del codice di procedura penale";
che nessuno si è costituito in giudizio.
punto 2
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza 12 giugno 1974, n. 184, e che non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalla precedente decisione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 20 aprile 1974, n. 104, recante "Modifica dell'art. 538 del codice di procedura penale", sollevata, in riferimento agli artt. 24, 102 e 111 della Costituzione, dalla Corte suprema di cassazione con l'ordinanza di cui in epigrafe e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 184 del 12 giugno 1974. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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