Sez. L, Sentenza n. 612 del 25/01/1984 (Rv. 432861 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - NATURA - INTERESSI MORATORI - BASE DI CALCOLO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - NATURA - INTERESSI MORATORI - BASE DI CALCOLO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Nel caso di violazione delle norme sull'Assicurazione generale obbligatoria, le somme aggiuntive che sono dovute (ex art. 25 della legge 4 aprile 1952 n. 218) dal datore di lavoro inadempiente costituiscono sanzioni civili, che, pur avendo anche funzione risarcitoria, con presunzione iuris et de iure, sono dirette al rafforzamento dell'Obbligo contributivo col quale si compenetrano, dando luogo ad un'unica obbligazione e, quindi, ad un'unica somma capitale, con la conseguenza che sull'intera somma, così integrata, spettano all'ente assicuratore gli interessi moratori nella misura legale. (V 3891/81, mass n 414542; (Conf 6579/80, mass n 410379).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)