Sez. L, Sentenza n. 26920 del 10/11/2008 (Rv. 605456 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Diritto del lavoratore ad optare per l'indennità sostitutiva - Fondamento - Diritto al risarcimento dei danni verificatisi fino alla reintegrazione - Cessazione per effetto dell'opzione - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
In tema di licenziamento, il diritto del lavoratore ad optare per l'indennità sostitutiva deriva dalla stessa illegittimità del licenziamento e, contemporaneamente, dal diritto alla reintegrazione. Il lavoratore, pertanto, può limitarsi inizialmente a chiedere in giudizio tale indennità in sostituzione della domanda di reintegrazione così come può esercitare la stessa scelta nel corso del giudizio, fermo restando il diritto al risarcimento del danno ex art. 18, comma quarto, della legge n. 300 del 1970. L'esercizio dell'opzione, comunque, non fa venire meno il diritto al risarcimento dei danni verificatisi fino al momento in cui l'interessato, optando per l'indennità sostitutiva, ha rinunciato alla reintegrazione.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)