Sez. L, Sentenza n. 10283 del 16/10/1998 (Rv. 519794 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Diritto del lavoratore illegittimamente licenziato di ottenere, l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro - Presupposti - Necessità dell'ordine giudiziale di reintegrazione - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
Il diritto del lavoratore illegittimamente licenziato di ottenere, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro, l'indennità sostitutiva prevista dal quinto comma dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n.300, come modificata dalla legge 11 maggio 1990 n.108) - che configura un'obbligazione con facoltà alternativa dal lato del creditore - deriva dall'illegittimità del licenziamento e sorge contemporaneamente al diritto alla reintegrazione. Non è pertanto necessario un ordine giudiziale di reintegrazione per l'esercizio di tale opzione sicché il lavoratore può anche limitarsi inizialmente a chiedere in giudizio tale indennità in sostituzione della domanda di reintegrazione, anche nell'ipotesi in cui il licenziamento sia stato revocato dal datore di lavoro e alla revoca non abbia fatto seguito il ripristino del rapporto.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)