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Sez. L, Sentenza n. 15898 del 28/07/2005 (Rv. 583365 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Originaria domanda di reintegrazione nel posto di lavoro - Richiesta in corso di causa dell'indennità sostitutiva - Ammissibilità - Rinuncia al risarcimento del danno per le retribuzioni perse - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583365-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

La richiesta del lavoratore illegittimamente licenziato di ottenere, in luogo della reintegrazione, l'indennità prevista dal quinto comma dell'art. 18 legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 108 del 1990, costituisce esercizio di un diritto derivante dall'illegittimità del licenziamento e riconosciuto al lavoratore dalla stessa norma di legge, secondo lo schema generale dell'obbligazione con facoltà alternativa "ex parte creditoris"; ne consegue che la domanda formulata dal lavoratore in corso di causa volta ad ottenere l'indennità "de qua" in sostituzione della reintegrazione richiesta con l'atto introduttivo non viola il principio dell'immutabilità della domanda, nè implica la rinuncia al diritto al risarcimento del danno per le retribuzioni perse, dal momento del licenziamento illegittimo fino al momento in cui l'interessato, optando per l'indennità sostitutiva, ha rinunciato alla reintegrazione.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)