diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 890 del 25/01/1995 (Rv. 489953 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Liquidazione - Meccanismi di adeguamento automatico - Utilizzazione - Divieto - Limiti.
Stato
decisa il 1995-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489953-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE

Nella determinazione dell'assegno di separazione รจ vietato al giudice, in assenza di accordo fra le parti, utilizzare meccanismi di adeguamento automatico dell'assegno stesso, non essendo possibile determinare in anticipo gli effetti della svalutazione sulle rispettive condizioni economiche dei coniugi, salvo che il giudice disponga di sicuri elementi di valutazione sulla pari incidenza della svalutazione nel patrimonio dell'obbligato e del creditore, come nel caso di redditi provenienti da immobili che beneficiano degli aggiornamenti dei canoni in misura legislativamente predeterminata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)