Sez. 1, Sentenza n. 901 del 09/02/1990 (Rv. 465213 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE - DETERMINAZIONE PER IL PERIODO FUTURO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE - DETERMINAZIONE PER IL PERIODO FUTURO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Nella Determinazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, per il periodo futuro, va negata, in difetto di accordi tra le parti, la possibilità di adottare meccanismi di adeguamento automatico alle variazioni monetarie, se non ricorrono sicuri elementi per stabilire, in anticipo e con piena certezza, nella previsione di un sicuro deterioramento della posizione del soggetto obbligato per effetto del fenomeno inflattivo, l'incidenza di detto fenomeno sui redditi di tale soggetto secondo dati evincibili dalla fattispecie concreta. (V 1315/89, mass n 462169; (V 1168/87, mass n 450717).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)