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Sez. 1, Sentenza n. 6772 del 02/07/1990 (Rv. 468083 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE - LIQUIDAZIONE - FISSAZIONE DI CRITERI DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468083-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE - LIQUIDAZIONE - FISSAZIONE DI CRITERI DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Nella liquidazione dell'assegno di mantenimento dovuto al coniuge separato, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., la fissazione di criteri di adeguamento automatico, per compensare il deterioramento della posizione del titolare per effetto del fenomeno inflattivo, è consentita, in difetto di accordo delle parti, solo ove ricorrano sicuri e specifici elementi per stabilire in anticipo gli effetti della svalutazione sulle rispettive condizioni economiche delle parti stesse. (Conf 901/90, mass n 465213; (Conf 1315/89, mass n 462169).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)