Sez. 4, Sentenza n. 22378 del 19/03/2015 Ud. (dep. 27/05/2015) Rv. 263494 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE | Responsabilità per omissione - Sussistenza del nesso di causalità - Alto grado di probabilità statistica - Sufficienza - Esclusione - Elevato grado di credibilità razionale - Necessità - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE
Nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto. (Fattispecie in cui la S. C. ha escluso il nesso causale tra la condotta omissiva consistita nella mancata adozione di misure idonee a garantire la sicurezza del luogo di lavoro, in particolare, di un'impalcatura e le lesioni gravi occorse al lavoratore, caduto da detta impalcatura, evento determinatosi a causa della maldestra riparazione provvisoria di un ponteggio, realizzata da soggetto rimasto ignoto ed in epoca sicuramente prossima al verificarsi dell'evento lesivo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)