Sez. L, Sentenza n. 6561 del 20/12/1985 (Rv. 443629 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - IN GENERE - DEVOLUZIONE PER STATUTO AD UN COLLEGIO DI PROBIVIRI ARBITRI RITUALI DI DETERMINATE CONTROVERSIE FRA SOCIETÀ E SOCI - VALIDITÀ ED OPERATIVITÀ - LIMITI.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - IN GENERE - DEVOLUZIONE PER STATUTO AD UN COLLEGIO DI PROBIVIRI ARBITRI RITUALI DI DETERMINATE CONTROVERSIE FRA SOCIETÀ E SOCI - VALIDITÀ ED OPERATIVITÀ - LIMITI.*
La validità ed operatività della clausola dello statuto di una società cooperativa, che devolva ad un collegio di probiviri, in via di arbitrato rituale, determinate controversie fra società e soci, non resta esclusa dal fatto che detto collegio sia inserito nell'organizzazione sociale, qualora non vengano dedotte situazioni a priori incompatibili con l'imparzialità dei probiviri, ovvero concrete conflittualità, e non risulti che i probiviri medesimi vengano eletti dopo l'insorgenza della lite o senza l'adesione dei soci interessati, né dalla circostanza che si tratti di una cooperativa di produzione e di lavoro, ove le prestazioni dei soci non esulino da quelle contemplate dallo statuto per la realizzazione dell'oggetto sociale, e non siano quindi riconducibili ad un rapporto di lavoro subordinato distinto dal rapporto sociale. (V 3394/85, mass n 441063; (V 297/83, mass n 425109; (V 7049/82, mass n 424715; (V 2945/82, mass n 420848).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2511, Cod. Civ. art. 2527, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)