Sez. L, Sentenza n. 2945 del 11/05/1982 (Rv. 420848 - 01)
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - ESTENSIONE E LIMITI - ATTO COSTITUTIVO O STATUTO DI UNA SOCIETÀ - CLAUSOLA PER LA DEVOLUZIONE A COLLEGIO ARBITRALE DELLE CONTROVERSIE TRA SOCIETÀ E SOCI - COMPROMESSO PER ARBITRATO RITUALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - NATURA DI ORGANO SOCIETARIO DEL PREDETTO COLLEGIO - PRECLUSIONE.*
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - ESTENSIONE E LIMITI - ATTO COSTITUTIVO O STATUTO DI UNA SOCIETÀ - CLAUSOLA PER LA DEVOLUZIONE A COLLEGIO ARBITRALE DELLE CONTROVERSIE TRA SOCIETÀ E SOCI - COMPROMESSO PER ARBITRATO RITUALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - NATURA DI ORGANO SOCIETARIO DEL PREDETTO COLLEGIO - PRECLUSIONE.*
La clausola per la devoluzione a collegio arbitrale della controversia tra società e soci, che sia contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto della società stessa, e, quindi, sia vincolante nei confronti di chiunque acquisti, anche successivamente, la qualità di socio, può integrare un compromesso per arbitrato rituale, come tale derogativo della Competenza dell'autorità giudiziaria, solo quando detto collegio si ponga su un piano di autonomia, traendo la propria legittimazione dalla volontà di entrambe le parti, in lite attuale o potenziale, e non anche quando abbia natura di organo societario, inserito nella struttura dell'ente e nominato con delibera assembleare. (Conf 5635/80, mass n 409480).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)