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Sez. 1, Sentenza n. 3394 del 07/06/1985 (Rv. 441063 - 01)

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE - DEVOLUZIONE AD UN COLLEGIO DI PROBIVIRI DELLA SOLUZIONE DI CONTROVERSIE TRA UNA SOCIETÀ ED UN SOCIO - RISERVA DELLA NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO ALL'ASSEMBLEA - NULLITÀ DELLA CLAUSOLA.*
Stato
decisa il 1985-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441063-01

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE - DEVOLUZIONE AD UN COLLEGIO DI PROBIVIRI DELLA SOLUZIONE DI CONTROVERSIE TRA UNA SOCIETÀ ED UN SOCIO - RISERVA DELLA NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO ALL'ASSEMBLEA - NULLITÀ DELLA CLAUSOLA.*

La clausola compromissoria dello statuto di una società, che devolva alla cognizione di un collegio di probiviri la soluzione di determinate controversie fra la società medesima ed il socio, riservando la nomina dei membri di detto collegio all'assemblea, ma senza richiedere l'unanimità, né comunque il voto favorevole di detto socio, è nulla, e come tale inidonea a sottrarre quelle controversie all'autorità giudiziaria, atteso che, tanto nel caso di arbitrato rituale, quanto in quello di arbitrato libero, sussiste l'indefettibile esigenza che gli arbitri vengano designati con il concorso della volontà di entrambi i contendenti, e non siano quindi espressione delle determinazioni di una soltanto delle parti. (V 2945/82, mass n 420848; (V 5635/80, mass n 409480).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 809 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)