Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 13 marzo 1979, causa 91/78
Epigrafe
Nel procedimento 91/78,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht (tribunale finanziario) di Amburgo, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
DITTA HANSEN GMBH & CO., con sede in Flensburg,
e
HAUPTZOLLAMT (Ufficio doganale principale) di FLENSBURG,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 37, 92 e 93 del Trattato CEE e dell'art. 2, n. 1, della decisione del Consiglio 29 settembre 1970, n. 70/549, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea, con riguardo all'applicazione della legge tedesca 8 aprile 1922 sul monopolio degli alcolici, nella versione modificata dalle leggi 2 maggio e 5 luglio 1976,
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; J. Mertens de Wilmars e Mackenzie Stuart, presidenti di Sezione; A. M. Donner, P. Pescatore, M. Sørensen, A O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici;
avvocato generale: F. Capotorti; cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In tatto
paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto CEE della Corte di giustizia, si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In tatto › I — Gli antefatti e il procedimento scritto
paragrafo 1
La ditta Hansen GmbH & Co. (in prosieguo: Hansen), con sede in Flensburg, produce alcolici da bere. Essa si serve a tale scopo di alcool di origini molto diverse, che immagazzina e mescola nella propria cantina.
paragrafo 2
Con lettera 7 febbraio 1977 essa dichiarava allo Hauptzollamt (Ufficio doganale principale) di Flensburg l'uscita dalla pro pria cantina e la messa in libera pratica, nel gennaio 1977, di vari alcolici contenenti complessivamente 137311,1 litri di alcool etilico; si trattava di alcool di origine italiana, rum di base della Guada-lupa, rum della Giamaica, arak indonesiano, alcool di monopolio proveniente dalla Bundesmonopolverwaltung (amministrazione federale tedesca dei monopoli) e alcool di cereali proveniente dalla Deutsche Kornbranntweinverwertungsstelle (ufficio tedesco per la vendita dell'alcool di cereali).
paragrafo 3
La legge tedesca sul monopolio dell'alcool assoggetta gli alcolici ad un'imposta di consumo che assume tre forme diverse: sugli alcolici messi in commercio dal monopolio federale viene riscossa, giusta il § 84, 1o comma, l'imposta sull'alcool (Branntweinsteuer) ; sull'alcool esente dall'obbligo di consegna al monopolio federale oppure non consegnato, in trasgressione del suddetto obbligo, va pagata, a norma del § 78, un'imposta supplementare (Branntweinaufschlag); all'alcool importato, infine, si applica, giusta il § 151, 1o comma, un'imposta di conguaglio a favore del monopolio (Monopolausgleich).
paragrafo 4
A seguito delle sentenze della Corte 17 febbraio 1976 nelle cause 45/75, Rewe (Racc. 1976, pag. 181) e 91/75, Miritz (Racc. 1976, pag. 217), la legge sul monopolio dell'alcool veniva modificata con legge 2 maggio 1976 (Bundesgesetzblatt I, pag. 1145). Detta legge portava a DM 1650 per ettolitro d'alcool etilico l'imposta sugli alcolici venduti dal monopolio federale, che fino a quel momento era stata di DM 1500 l'ettolitro; inoltre, essa fissava l'imposta supplementare e l'imposta di conguaglio a favore del monopolio allo stesso livello dell'imposta sull'alcool. Il § 79, 2o comma, della legge sul monopolio dell'alcool, nella versione emendata, contempla inoltre la riduzione dell'aliquota dell'imposta supplementare per l'alcool prodotto da una distilleria «tassata forfettariamente» (Abfindungsbrennerei), o dal proprietario stesso della materia prima (Stoffbesitzer), entro certi limiti di produzione vantaggiosi dal punto di vista del sistema di monopolio, o da una distilleria «sigillata» (Verschlußbrennerei) con una produzione annua fino a quattro ettolitri di alcool etilico, o ancora dalle distillerie di cooperative di frutticoitori nell'ambito della quota autorizzata di distillazione. Detta imposta e stata ridotta del 21 % e, per quanto concerne l'alcool ricavato da drupe, bacche e radici di genziana, del 30,5 %. Quest'ultima riduzione vale, giusta il § 151, 1o comma, anche per l'alcool di frutta importato proveniente da una distilleria con produzione annua non superiore a quattro ettolitri di alcool etilico.
paragrafo 5
Con legge 5 luglio 1976 (Bundesgesetzblatt I, pag. 1770), l'imposta sull'alcool e — di conseguenza — l'imposta supplementare e l'imposta di conguaglio a beneficio del monopolio sono state aumentate da DM 1650 a DM 1950 per ettolitro di alcool etilico con effetto dal 1o gennaio 1977.
paragrafo 6
In conformità alla suddetta legislazione, la Hansen calcolava i tributi da essa dovuti in base all'aliquota di DM 1950 per ettolitro di spirito di vino, ottenendo un importo complessivo pari a DM 2677566,45.
paragrafo 7
Questo importo veniva accettato dall'Ufficio doganale principale di Flensburg.
paragrafo 8
Con lettera 23 febbraio 1977, la Hansen comunicava all'Ufficio doganale che, contrariamente a quanto aveva dichiarato il 7 febbraio, essa non rinunciava ad impugnare il provvedimento con cui era stato fissato l'importo dei tributi da essa dovuti.
paragrafo 9
Il 25 febbraio 1977, la stessa proponeva, avanti al Finanzgericht (tribunale finanziario) di Amburgo ricorso «per saltum» contro tale provvedimento.
paragrafo 10
Essa sosteneva, fra l'altro, che il rum e l'arak, considerate le loro possibilità di impiego commerciale sotto l'aspetto obiettivo delle loro proprietà, sono in concorrenza con altre acquaviti nazionali. Orbene, i tributi gravanti sulle importazioni di rum e di arak sono più elevati di quelli riscossi su una parte delle acquaviti prodotte nella Repubblica federale di Germania, il che è in contrasto con gli artt. 37 e 95 del Trattato CEE. D'altra parte, l'aumento delle imposte sull'alcool stabilito dalla legge 2 maggio 1976 è incompatibile con l'art. 37, nn. 1. e 2, del Trattato in quanto determina una discriminazione nelle condizioni di approvvigionamento e di smercio fra i cittadini degli Stati membri. Infine, sussiste violazione dell'art. 93, n. 3, del Trattato CEE per il fatto che la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione l'aumento degli oneri fiscali sull'alcool soltanto dopo la sua entrata in vigore.
paragrafo 11
Con ordinanza 22 marzo 1978, il Finanzgericht di Amburgo (IV sezione) ha deciso, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, di sospendere il procedimento fino a che la Corte di giustizia non si sia pronunziata, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni:
paragrafo 12
1) Se l'art. 37 del Trattato CEE rappresenti, rispetto agli artt. 92 e 93 del Trattato CEE, una lex specialis nel senso che provvedimenti statali che influenzano il commercio fra gli Stati membri, ed eventualmente fra gli Stati membri e i paesi terzi, debbono essere esaminati alla luce dell'art. 37 anche quando implicano, fra l'altro, una sovvenzione.
2) In caso di soluzione affermativa della questione 1):
a) Se il combinato disposto del n. 2, dell'art. 37, da un lato, e del n. 1, 1o comma, attinente al divieto di discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e allo smercio, dall'altro, debba essere interpretato nel senso che in tali condizioni vanno fatti rientrare anche provvedimenti statali comportanti un aumento uniforme dell'imposta di consumo sia per i prodotti nazionali sia per quelli importati ed il cui gettito, ascritto al bilancio generale, è destinato indirettamente a ripianare le perdite che un monopolio commerciale statale subisce perché costretto a pagare a determinati produttori un prezzo d'acquisto troppo elevato, non corrispondente alle condizioni di mercato nella Comunità, mentre al tempo stesso sono stati diminuiti i prezzi di vendita dei prodotti acquistati a prezzo eccessivo.
b) Se il n. 2 dell'art. 37 del Trattato CEE, recante il divieto di adottare provvedimenti volti a restringere la portata degli articoli concernenti la soppressione dei dazi doganali, vada interpretato nel senso che si debbono considerare come tali anche provvedimenti del tipo contemplato nella questione 2, lett. a).
c) Se l'art. 37 crei diritti soggettivi, che i giudici nazionali devono tutelare, anche in capo ad una persona toccata da un aumento dell'imposta di consumo che colpisca nella stessa misura i prodotti nazionali e quelli importati, quando detto aumento sia di per sé compatibile con il Trattato, ma cessi di essere tale se esaminato in collegamento con altri provvedimenti.
d) Se la sfera d'applicazione dell'art. 37 del Trattato CEE si estenda anche a provvedimenti concernenti l'importazione di merci da paesi terzi e quali siano eventualmente i presupposti di detta estensione.
3) Qualora la riscossione dell'imposta di consumo costituisca una tassa d'effetto equivalente e la sfera d'applicazione dell'art. 37 del Trattato CEE non s'estenda ad importazioni da paesi terzi, (si domanda) se l'art. 2, n. 1, della decisione del Consiglio del 29 settembre 1970 relativa all'associazione dei paesi e dei territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU n. L 282, pag. 82) crei diritti soggettivi che i giudici nazionali debbono tutelare.
paragrafo 13
L'ordinanza del Finanzgericht di Amburgo è stata registrata nella cancelleria della Corte il 12 aprile 1978.
paragrafo 14
Giusta l'art. 20 del protocollo sullo Statuto CEE della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte, il 26 giugno 1978 il Governo della Repubblica francese, il 27 giugno la ditta Hansen GmbH & Co., attrice nella causa principale, il 3 luglio il Governo della Repubblica federale di Germania ed il 4 luglio 1978 la Commissione delle Comunità europee.
paragrafo 15
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha cionondimeno invitato la Commissione a rispondere per iscritto a due quesiti. Il che è stato fatto entro il termine assegnato.
SENTENZA › In tatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte
paragrafo 1
La ditta Hansen GmbH & Co., attrice nella causa principale, sostiene che solo apparentemente l'imponibile dell'imposta di conguaglio a beneficio del monopolio, riscossa sugli alcolici importati, è stato allineato su quello dell'imposta supplementare, cui sono soggetti gli alcolici nazionali: tale allineamento riguarda solo gli alcool a base di frutta, prodotti dalle distillerie con produzione annua non superiore a quattro ettolitri di alcool etilico. Sono state così interessate le sole distille rie «sigillate», istituzione tradizionale del regime tedesco di monopolio, sconosciuta negli altri Stati membri; si è intenzionalmente omesso di allineare i tributi cui sono soggetti gli alcolici importati su quelli gravanti sugli alcolici prodotti dalle distillerie «tassate forfettariamente» e dalle distillerie di cooperative di frutticultori.
paragrafo 2
L'aumento dell'imposta sull'alcool, da parte sua, persegue dichiaratamente un duplice scopo: in primo luogo, la protezione contro l'incremento delle importazioni, in secondo luogo, l'aumento delle entrate, allo scopo di sostituire la protezione delle distillerie tedesche, garantita fino a quel momento dal monopolio delle importazioni e dei tributi all'importazione, con un rialzo, finanziato grazie all'aumento dell'imposta sull'alcool, dei prezzi d'acquisto pagati dal monopolio.
SENTENZA › In tatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › a) Sulla prima questione
paragrafo 1
Il Finanzgericht di Amburgo considera giustamente che il monopolio tedesco dell'alcool continua ad esistere come monopolio nazionale di carattere commerciale, ai sensi dell'art. 37, n. 1, del Trattato CEE. Questa constatazione è fondata, in particolare, sul mantenimento in vigore, sia pure solo formalmente, del divieto d'importazione (art. 3 della legge sul monopolio), sull'obbligo di consegnare e d'offrire la produzione all'amministrazione del monopolio (§ § 58 e 61 della legge), nonché sugli effetti di monopolio esercitati con la fissazione dei prezzi d'acquisto e di vendita per le acquaviti soggette all'obbligo di consegna o aventi i requisiti per essere consegnate.
paragrafo 2
Il divieto di discriminazioni di cui all'art. 37 costituisce, rispetto ad ogni altra norma proibitiva del Trattato CEE, una «lex specialis» qualora la discriminazione tragga origine dal ruolo e dal modo di funzionamento del monopolio. Lo scopo del monopolio può essere conseguito con provvedimenti di qualsiasi natura: dazi doganali e tasse analoghe, restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente, tributi interni variamente strutturati, sovvenzioni.
paragrafo 3
Gli artt. 92 e 93 perseguono scopi diversi da quelli dell'art. 37: essi concernono l'aiuto in quanto tale, mentre l'art. 37 riguarda il monopolio di Stato di carattere commerciale e le discriminazioni ch'esso comporta o determina. La discriminazione può del pari risultare da provvedimenti di qualsiasi natura, in particolare dalla fissazione di prezzi resa possibile da aiuti.
paragrafo 4
L'art. 37 rappresenta, di fronte agli artt. 92 e 93 del Trattato CEE, una lex specialis, anche nel caso in cui il provvedimento statale discriminatorio implica in particolare un aiuto.
SENTENZA › In tatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › b) Sulla seconda questione, lett. a)
paragrafo 1
Questa è la questione chiave della causa principale. La sua formulazione può tuttavia dar luogo ad equivoci. All'«aumento uniforme dell'imposta di consumo» non ha fatto riscontro l'uniformazione dell'onere fiscale: gli alcolici importati continuano ad essere discriminati non solo rispetto a quelli nazionali soggetti all'obbligo di consegna, ma anche rispetto all'alcool prodotto dalle distillerie «tassato forfettariamente», dai proprietari delle materie prime e dalle distillerie di cooperative di frutticoitori. D'altra parte, il gettito dell'aumento dell'imposta di consumo, iscritto nel bilancio generale, viene direttamente destinato a ripianare le perdite dell'amministrazione del monopolio risultanti dalla differenza tra prezzi d'acquisto elevati e prezzi di vendita bassi.
paragrafo 2
L'imposta sull'alcool che, aumentata di DM 150 l'ettolitro, grava sui prodotti im portati e sui prodotti nazionali si presenta solo in apparenza come un onere fiscale uniforme. In realtà, l'aliquota dell'onere fiscale per l'alcool nazionale è ridotta in quanto non viene riscossa alcuna imposta (§ 79, lett. a) della legge sul monopolio dell'alcool) o perché l'aumento dell'imposta viene in pratica interamente neutralizzato da provvedimenti dell'amministrazione del monopolio. Gli alcolici nazionali sono inoltre favoriti dal fatto che l'amministrazione del monopolio smercia l'alcool prodotto nelle distillerie tedesche prendendo a suo carico le spese di trasporto, di lavorazione, di immagazzinamento e di gestione.
paragrafo 3
Un ulteriore «effetto di neutralizzazione fiscale», di portata notevolmente più rilevante, è connesso al pagamento da parte dell'amministrazione del monopolio di un elevato prezzo d'acquisto. Questo non solo porta il prezzo al livello dei costi di produzione dei concorrenti stranieri, ma permette anche al distillatore di fruire d'aiuti che aumentano il suo reddito.
paragrafo 4
Mentre gli alcolici importati sono soggetti all'intera imposta, pari a DM 1950 per ettolitro di alcool etilico, quelli nazionali soggetti all'obbligo di consegna e rivenduti dall'amministrazione del monopolio vengono sgravati in misura pari alla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita del Bundesmonopolverwaltung, oltre alle spese di trasporto e di distribuzione.
paragrafo 5
L'incidenza di questa discriminazione viene ulteriormente aggravata dal fatto che il gettito dell'onere imposto agli alcolici d'importazione con l'aumento di DM 150 dell'imposta sull'alcool viene impiegato per sovvenzionare i prodotti nazionali concorrenti.
paragrafo 6
Trattasi d'una discriminazione nelle condizioni relative allo smercio, dato che l'aumento dell'imposta sull'alcool ha l'effetto di sottoporre il prodotto importato ad oneri più gravosi di quelli cui è assoggettato l'analogo prodotto nazionale; inoltre, trattasi di provvedimenti connessi all'esistenza del monopolio e che hanno un'incidenza su determinati prodotti; si tratta, infine, di nuove misure ai sensi dell'art. 37, n. 2, del Trattato.
SENTENZA › In tatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › c) Sulla seconda questione, lett. b)
paragrafo 1
Richiamandosi alla «portata degli articoli relativi all'abolizione dei dazi doganali», l'art. 37, n. 2, fa riferimento agli artt. 12 e segg. nonché agli artt. 18 e segg. del Trattato e, di conseguenza, anche al divieto di misure d'effetto equivalente a dazi doganali all'importazione.
paragrafo 2
I tributi sull'alcool, riscossi sui prodotti nazionali ed importati, non possono considerarsi come appartenenti ad un regime d'imposizione nazionale generale, che colpisce in maniera sistematica e secondo gli stessi criteri tanto i prodotti nazionali quanto quelli importati. Gli alcolici nazionali e quelli importati non sono, infatti, tassati sistematicamente e secondo gli stessi criteri. Esistono tre imposte sull'alcool, aventi denominazioni diverse, la cui aliquota viene determinata secondo modalità differenti e che colpiscono sistematicamente i prodotti nazionali e quelli importati secondo criteri differenti.
paragrafo 3
La natura doganale dell'aumento dell'imposta di conguaglio a beneficio del monopolio risulta anche dal carattere protezionistico e dallo scopo di tale imposta. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che un sistema fiscale e di sovvenzioni ha solo l'apparenza d'un regime di tributi interni se comporta, per determinati prodotti, tasse destinate esclusivamente a finanziare attività che giovano in modo specifico ai prodotti nazionali tassati, di guisa che l'onere fiscale gravante su questi viene compensato in tutto od in parte. Tali principi si applicano anche alle imposte di consumo ed all'aumento d'una im posta vigente, nel caso in cui solo l'importo dell'aumento ha lo scopo di fornire un gettito destinato a ridurre l'onere fiscale imposto ai prodotti nazionali analoghi.
paragrafo 4
Dai lavori preparatori della legge 2 maggio 1976 e dal suo contesto risulta chiaramente che l'aumento dell'imposta sull'alcool era destinato a colmare il disavanzo originato dalla differenza tra il prezzo d'acquisto dell'alcool nazionale ed i prezzi di vendita dello stesso da parte dell'amministrazione del monopolio; sussiste quindi una relazione diretta che non viene «interrotta» dal fatto che il gettito dell'imposta sull'alcool viene inizialmente ascritto al bilancio generale per essere poi attribuito all'amministrazione del monopolio.
paragrafo 5
La destinazione dell'aumento di DM 150 al finanziamento dei prezzi d'acquisto fa sì che gli alcolici soggetti all'obbligo di consegna e quelli aventi i requisiti per essere consegnati risultano sgravati, a seguito della loro presa a carico da parte dell'amministrazione del monopolio, in misura almeno pari al suddetto importo. L'aumento ha quindi la natura d'un dazio doganale.
SENTENZA › In tatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › d) Sulla seconda questione, lett. c)
paragrafo 1
La Corte ha già più volte dichiarato che l'art. 37, nn. 1 e 2, ha efficacia diretta e può essere invocato dai singoli avanti ai giudici nazionali. Non sussiste alcuna ragione per intendere questa giurisprudenza in senso restrittivo.
SENTENZA › In tatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › e) Sulla seconda questione, lett. d)
paragrafo 1
L'art. 37 del Trattato, considerato il suo testo, riguarda unicamente gli scambi intracomunitari di merci. In realtà, il divieto di cui ai nn. 1 e 2 va al dilà della libera circolazione delle merci tra gli Stati membri.
paragrafo 2
L'ambito di applicazione dell'art. 37 viene esteso, dall'art. 227, n. 2, del Trattato, all'Algeria ed ai dipartimenti francesi d'oltremare; esso viene del pari ampliato da varie convenzioni d'associazione nonché dalla decisione del Consiglio 29 settembe 1970, n. 70/549, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 282, pag. 83).
paragrafo 3
D'altra parte, il divieto di tasse d'effetto equivalente a dazi doganali vale, in forza del regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n. 950, relativo alla tariffa doganale comune (GU L 172, pag. 1), in relazione agli artt. 18 e segg. del Trattato, per tutte le importazioni dai paesi terzi, a partire dall'entrata in vigore della tariffa doganale comune il 1o luglio 1968.
paragrafo 4
I divieti posti dall'art. 37 valgono anche per le merci, provenienti dai paesi terzi, che si trovano in libera pratica negli Stati membri, in forza degli artt. 9, n. 2, e 10, n. 1, del Trattato.
SENTENZA › In tatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › f) Sulla terza questione
paragrafo 1
L'art. 2, n. 1, della decisione n. 70/549 ha efficacia diretta, in ragione della stessa natura giuridica di tale decisione; l'efficacia diretta risulta anche dalla tariffa doganale comune e dalla politica commerciale comune della Comunità, concretate con detta decisione, senza che, cionondimeno, tenuto conto della sentenza della Corte 13 dicembre 1973 nelle cause riunite 37 e 38/73 (Diamentarbeiders, Racc. 1973, pag. 1609), tale concretamento fosse necessario.
paragrafo 2
Il governo della Repubblica federale di Germania osserva che, con la legge 2 maggio 1976, il monopolio dell'alcool è stato riordinato giusta l'art. 37 del Trattato CEE; detta legge ha abolito, in parti colare, il monopolio dell'importazione e la tassa speciale di conguaglio, di guisa che oggi il monopolio esercita esclusivamente la funzione di un ufficio per l'organizzazione del mercato. Si può quindi mettere in forse che l'aumento dell'imposta sull'alcool e le modalità di formazione del prezzo, oggetto della causa principale, costituiscano, ai sensi dell'art. 37, provvedimenti connessi con l'esistenza del monopolio.
SENTENZA › In tatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › a) Sulla prima questione
paragrafo 1
L'art. 37 contempla un divieto generale di qualsiasi discriminazione dei prodotti importati rispetto alla produzione nazionale; a termini dell'art. 92, invece, possono, in linea di principio, essere autorizzati provvedimenti di aiuto ad imprese o a prodotti nazionali se ed in quanto essi rispondano a taluni criteri di politica economica. Gli artt. 92 e segg. non forniscono alcuna indicazione quanto alle forme ed ai mezzi cui è lecito far ricorso per attribuire gli aiuti; le forme di sovvenzione aperte, in particolare gli aiuti detti finanziari e l'esenzione da imposte e tasse, devono quindi, in linea di principio, essere ammesse, indipendentemente dagli effetti negativi ch'esse possono indirettamente comportare per la vendita di prodotti importati concorrenti. In proposito, l'art. 92 va considerato come «lex specialis» qualora le fattispecie ch'esso contempla coincidano con quelle disciplinate dall'art. 37. Coincidenze del genere sussistono se si attribuisce all'art. 37 un ampio ambito di applicazione.
paragrafo 2
Occorre valutare diversamente la relazione tra gli artt. 37 e 92 nel caso in cui, per favorire lo sviluppo della produzione nazionale, si fa ricorso alla limitazione delle possibilità d'uso ovvero ad una tassazione più gravosa dei prodotti importati concorrenti. In tal caso, il fatto che il provvedimento d'aiuto sia conforme ai criteri di politica economica stabiliti dall'art. 92 non basta a rendere lecito il metodo scelto, a pena di svuotare di ogni contenuto il divieto di cui all'art. 37.
paragrafo 3
Per delimitare tra loro le forme di aiuti ammesse dall'art. 92 e le discipline vietate dall'art. 37, è opportuno accertare se il provvedimento di cui trattasi si limiti a modificare le condizioni di concorrenza ed incida solo indirettamente sulla circolazione delle merci. Aiuti finanziari, sgravi fiscali e anche sistemi che riducano i prezzi dei prodotti nazionali al livello generale dei prezzi, esso stesso influenzato dalle importazioni, agiscono sostanzialmente sulle modalità di produzione e non interessano direttamente la circolazione delle merci. É irrilevante, per quanto riguarda quest'ultima forma d'aiuto, che la sovvenzione al livello dei prezzi sia attribuita direttamente o a mezzo d'un sistema in base al quale lo Stato acquista a prezzi elevati, tali da coprire i costi di produzione, e rivenda ai prezzi inferiori praticati sul mercato.
paragrafo 4
La prima questione va risolta nel senso che l'art. 92 costituisce, nelle condizioni di politica economica ch'esso contempla, una «lex specialis» rispetto a talune forme d'aiuti, in particolare rispetto ad ogni provvedimento che influenzi sostanzialmente le condizioni di produzione ed incida solo indirettamente sulla circolazione delle merci.
SENTENZA › In tatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › b) Sulla seconda questione, lettere a) e b)
paragrafo 1
La tassazione uniforme di merci importate e di merci nazionali, il cui gettito è ascritto al bilancio generale e serve tutt'al più indirettamente a compensare le perdite di un monopolio di natura commerciale, non rientra nella sfera d'applicazione dell'art. 37, n. 2, del Trattato.
paragrafo 2
L'aumento dell'imposta di consumo sull'alcool disposto dalla legge 2 maggio 1976 è conforme all'obbligo, di cui all'art. 37, di trattare allo stesso modo, dal punto di vista fiscale, i prodotti importati ed i prodotti nazionali. L'aiuto attribuito ai produttori nazionali di alcolici ricavati da prodotti agricoli col pagamento di prezzi d'acquisto che coprono i costi di produzione non è incompatibile né col principio di non-discriminazione fiscale né col divieto di tasse d'effetto equivalente a dazi doganali di cui all'art. 37, n. 2. Se questo provvedimento può venir considerato come un ostacolo indiretto alla circolazione delle merci, occorre ammettere ch'esso costituisce un aiuto istituito in conformità al Trattato, in forza dell'art. 42. 1o comma, per l'alcool etilico a base di prodotti agricoli ed autorizzato dalla Commissione a norma del combinato disposto dell'art. 93, n. 3, del Trattato e dell'art. 4 del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 26, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU, pag. 993). Il tipo d'aiuto scelto dal governo della Repubblica federale di Germania è legittimo in forza dell'art. 92 del Trattato. La Corte ha ammesso che agli aiuti di tal genere vanno applicati, non già l'art. 37, bensì altre disposizioni specifiche del Trattato, che limitano l'ambito d'applicazione dell'art. 37.
paragrafo 3
Il collegamento d'un prelievo fiscale ad un aiuto può certamente, secondo la giurisprudenza della Corte, costituire un illecita elusione del divieto di tasse d'effetto equivalente ad un dazio doganale o del principio di non-discriminazione fiscale, nel caso in cui il gettito dell'imposta serva solo ad alimentare attività che giovano esclusivamente al prodotto nazionale tassato. L'imposta tedesca sull'alcool non integra però i presupposti per l'applicazione di tale giurisprudenza: essa costituisce un'imposta di consumo, prelevata unicamente secondo criteri di natura fiscale, ed il suo gettito è ascritto al bilancio generale dello Stato; essa non viene riscossa da una cassa o da un fondo, ma dall'amministrazione delle finanze, a beneficio del fisco in generale; il finanziamento degli aiuti non viene garantito mediante tributi parafiscali, ma è a carico del bilancio dello Stato; manca quindi il nesso tra la riscossione dell'imposta ed il finanziamento della sovvenzione, richiesto dalla giurisprudenza.
paragrafo 4
L'imposta di consumo sull'alcool è indipendente dal monopolio ed il suo gettito non ha alcuna destinazione specifica.
paragrafo 5
L'aumento dell'imposta di consumo sull'alcool, operato nella Repubblica federale al momento del riordinamento del monopolio dell'alcool, e il versamento, ai produttori di alcool derivato da prodotti agricoli, di prezzi d'acquisto che coprono i costi di produzione sono conformi al diritto comunitario.
paragrafo 6
Le questioni sollevate vanno pertanto risolte come segue:
paragrafo 7
Un'imposta che fa parte integrante di un sistema generale nazionale di tributi, che colpisce i prodotti nazionali e i prodotti importati secondo gli stessi criteri ed il cui gettito viene ascritto al bilancio generale dello Stato, non è incompatibile con l'art. 37, n. 2, del Trattato, nemmeno se serve indirettamente a compensare le perdite d'un monopolio nazionale di carattere commerciale; alle quali si fa riferimento nella questione.
SENTENZA › In tatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › c) Sulla seconda questione, lett. c)
paragrafo 1
Non ricorrendo i presupposti di cui si fa menzione in tale questione, non occorre risolverla.
SENTENZA › In tatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › d) Sulla seconda questione, lett. d)
paragrafo 1
Negli scambi coi paesi terzi, alle merci soggette a monopolio nell'ambito d'uno Stato membro si applicano le norme generali. L'art. 37 va applicato solo in quanto contiene un divieto di tasse d'effetto equivalente a dazi doganali; si deve cionondimeno tener conto anche della tariffa doganale esterna; la Corte ha confermato che, nel settore del commercio estero, vige il divieto d'istituire tasse nuove o di aumentare le aliquote d'imposta vigenti, dato che la tariffa doganale comune, in mancanza d'una siffatta clausola di «stand-stili», rischierebbe di essere elusa.
SENTENZA › In tatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › e) Sulla terza questione
paragrafo 1
Non ricorrendo i presupposti contemplati da tale questione, non si rende necessario risolverla.
paragrafo 2
Il governo della Repubblica francese osserva, quanto alla seconda questione, lett. a), ch'esso s'orienta oggi, a richiesta della Commissione, verso una soluzione del tipo di quella adottata nel 1976 nella Repubblica federale di Germania.
paragrafo 3
Trattandosi di determinare a quali condizioni l'attuale regime tedesco delle imposte di consumo sugli alcolici sia conforme agli obblighi che derivano dal Trattato, in particolare dall'art. 37, è opportuno tener presente che la soluzione di tale problema sembra in ampia misura scaturire dalla sentenza della Corte 19 febbraio 1976 nella causa 45/75 (Rewe, Racc. 1976, pag. 181), a termini della quale «l'art. 95, n. 1, non osta a che entrambi i prodotti vengano colpiti dallo stesso tributo anche se l'onere gravante sul prodotto nazionale è in parte destinato al finanziamento di un monopolio statale, mentre il gettito di quello gravante sul prodotto importato è iscritto nel bilancio generale dello Stato». Questa giurisprudenza dev'essere confermata.
paragrafo 4
La Commissione presenta in sostanza le osservazioni seguenti:
SENTENZA › In tatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › a) Sulle prime due questioni
paragrafo 1
Riferendosi alla situazione giuridica successiva allo scadere del periodo transitorio, tali questioni sollevano il problema preliminare del se l'art. 37, il cui n. 1 dispone che alla fine del periodo transitorio va esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed allo smercio, possa ancora invocarsi avanti ai giudici nazionali, dopo la fine del suddetto periodo transitorio, per denunciare una imposta nazionale che colpisca in maniera differenziata una merce importata.
paragrafo 2
L'art. 37, n. 1, impone agli Stati membri un obbligo di facere che doveva essere adempiuto nel periodo transitorio: esso aveva lo scopo di garantire che alla fine di detto periodo i prodotti soggetti a un monopolio statale di carattere commerciale venissero a godere delle stesse condizioni create, per gli scambi dei prodotti non soggetti a monopolio e liberamente smerciati, dall'abolizione dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative e delle tasse e misure d'effetto equivalente, nonché del divieto di discriminazioni fiscali. A partire dal 31 dicembre 1969, i monopoli nazionali di carattere commerciale avrebbero dovuto essere riordinati in modo tale da abolire il diritto esclusivo di importazione da altri Stati membri. Lo stesso principio vale, a decorrere dalla fine del periodo transitorio, per i diritti esclusivi d'esportazione dagli Stati membri e di distribuzione dei prodotti nell'ambito degli Stati membri, dato che questi diritti esclusivi costituiscono la sostanza del monopolio. L'abolizione dei diritti esclusivi ha posto fine all'esistenza dei monopoli in quanto tali. L'art. 37, n. 1, pertanto, non trova più applicazione, salvo nel caso in cui si tratti di chiedere l'abolizione dei diritti esclusivi d'importazione, d'esportazione e di distribuzione. Per tutti gli altri powedimenti vanno applicate le disposizioni generali del Trattato e in particolare gli artt. 12, 30, 34 e 95; ove occorra, va tenuto anche conto dell'art. 92.
paragrafo 3
Stando così le cose, i problemi sollevati nell'ambito della causa principale vanno esaminati come segue:
paragrafo 4
trattasi, in primo luogo, di accertare se l'art. 95 del Trattato vada interpretato nel senso che esso vieta, all'atto della riscossione di tasse sui prodotti provenienti da altri Stati membri, di differenziare le aliquote a seconda delle categorie di produttori in misura minore di quella stabilita per quanto concerne i prodotti nazionali.
Secondo la giurisprudenza della Corte, l'art. 95 vieta la riscossione, all'importazione di un determinato prodotto, di un onere calcolato in base a criteri diversi o applicato secondo modalità differenti da quelle vigenti per il tributo gravante sul prodotto nazionale corrispondente, col risultato che la merce importata venga assoggettata, sia pure solo eccezionalmente, ad un onere più gravoso; gli Stati membri restano cionondimeno liberi di adottare il sistema fiscale che ritengono più idoneo per ciascun prodotto, ma non sono dispensati dall'obbligo di vigilare che i prodotti importati non siano assoggettati, in fin dei conti, ad un onere tributario più gravoso. Quando risulti impossibile tassare in egual misura la merce nazionale e quella importata, non resta altro che gravare entrambe con lo stesso onere, forfettario o fisso.
La seconda questione consiste nell'accertare se tali differenze in materia d'imposizioni possano costituire, per una parte della produzione nazionale, un aiuto dello Stato, da valutare alla luce degli artt. 92-94 del Trattato.
La reciproca e generale relazione tra gli artt. 95 e 92 si traduce nel fatto che esclusivamente gli artt. 92 e segg. vanno applicati a sgravi fiscali che rientrano nell'art. 92 in quanto hanno lo scopo di favorire talune imprese o taluni prodotti. Stando così le cose, è senz'altro possibile che differenziazioni nell'onere tributario, attraverso le quali, come nella fattispecie, vengono favoriti determinati produttori nazionali, vadano valutate alla luce degli artt. 92 e segg.
La terza questione consiste nell'accertare se un aumento uniforme, per i prodotti importati e per i prodotti nazionali, dell'imposta di consumo, il cui gettito, iscritto nel bilancio generale, è destinato a compensare le perdite d'un ente pubblico risultanti tanto dal pagamento a taluni produttori d'un prezzo eccessivo rispetto alle condizioni di mercato esistenti nell'ambito della Comunità quanto dalla simultanea diminuzione dei prezzi di vendita dei prodotti acquistati a prezzi eccessivi, sia compatibile con le disposizioni relative al divieto di tasse d'effetto equivalente a dazi doganali e con quelle relative al divieto di qualsiasi discriminazione fiscale all'importazione.
paragrafo 5
In proposito, è opportuno constatare che il sistema tedesco d'imposizione degli alcolici importati non viola il divieto di tasse d'effetto equivalente a un dazio doganale all'importazione né il divieto di discriminazione fiscale.
paragrafo 6
La giurisprudenza della Corte menzionata in questo contesto verte su tributi detti «parafiscali», il cui gettito viene versato, non già allo Stato stesso, ma ad enti autonomi di diritto pubblico. Per essere incompatibili col Trattato, secondo tale giurisprudenza, i tributi devono essere destinati esclusivamente a finanziare attività che giovano specificamente al prodotto nazionale tassato; sono quindi esclusi i tributi dello Stato il cui gettito alimenta il bilancio generale.
paragrafo 7
I principi stabiliti da tale giurisprudenza non possono applicarsi per analogia ai tributi riscossi dallo Stato, come le imposte di consumo. In materia di fissazione del livello delle imposte che alimentano il bilancio nazionale, gli Stati membri conservano piena libertà nell'ambito della loro autonomia finanziaria, fatti salvi gli obblighi che possono loro incombere in forza del diritto comunitario.
paragrafo 8
Nel presente caso di specie manca un collegamento accertato tra la riscossione d'un onere fiscale gravante indistintamente sui prodotti interessati, nazionali od importati, e la destinazione del suo gettito ad esclusivo beneficio dei prodotti nazionali.
SENTENZA › In tatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › b) Sulla terza questione
paragrafo 1
La riscossione dell'imposta di consumo sull'alcool non costituisce una tassa equivalente ad un dazio doganale e la questione dell'ambito di applicazione dell'art. 37 diviene, perciò, priva di oggetto. Trattandosi, invece, d'interpretare l'art. 5, n. 1, della decisione n. 70/549, a termini della quale gli Stati membri si astengono dall'adottare provvedimenti o pratiche di natura fiscale interna che provochino direttamente o indirettamente discriminazione fra i loro prodotti ed i prodotti similari originari dei paesi e territori d'oltremare, occorre constatare che questa disposizione corrisponde ampiamente all'art. 95 del Trattato e che niente sembra ostare a riconoscerle efficacia diretta.
SENTENZA › In tatto › III — La fase orale
paragrafo 1
La ditta Hansen GmbH & Co., attrice nella cause principale, con l'avv. Dietrich Ehle, del foro di Colonia, il governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dal sig. Martin Seidel, Ministerialrat presso il ministero federale dell'economia, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig. Rolf Wägenbauer, hanno svolto osservazioni orali ed hanno risposto a taluni quesiti posti dalla Corte all'udienza del 28 novembre 1978. I quesiti concernevano in particolare il modo in cui la Commissione è stata informata, dalla Repubblica federale di Germania, a norma dell'art. 93, n. 3, del Trattato CEE e dell'art. 4 del regolamento n. 26, circa l'elaborazione della legge 2 maggio 1976, che modifica la legge sul monopolio dell'alcool.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 16 gennaio 1979.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 22 marzo 1978, pervenuta alla Corte il 12 aprile successivo, il Finanzgericht di Amburgo ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, varie questioni vertenti sull'interpretazione dell'art. 37 del Trattato, concernente i monopoli nazionali di carattere commerciale, in relazione agli artt. 92-93, relativi al regime degli aiuti, nonché dell'art. 2, n. 1, della decisione del Consiglio 29 settembre 1970, n. 70/549, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità (GU n. L 282, pag. 83), al fine di accertare la compatibilità col diritto comunitario del trattamento fiscale degli alcolici importati nella Repubblica federale di Germania, a seguito dell'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, che modifica la legge sul monopolio dell'alcool (Gesetz zur Ànderung des Gesetzes iiber das Branntweinmonopol, Bundesgesetzblatt I n. 50, del 7 maggio 1976, pag. 1145).
punto 2
L'attrice nella causa principale è un'impresa produttrice e distributrice di alcool, che ha posto in commercio nella Repubblica federale di Germania, nel periodo considerato, degli alcolici importati da paesi diversi, sia allo stato naturale sia miscelati, d'origine comunitaria ed extracomunitaria;
a seguito dell'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, tali alcolici sono stati assoggettati all'imposta sull'alcool pari a DM 1650 per ettolitro di spirito di vino, che si applica in egual misura, anche se sotto forme diverse, all'alcool nazionale come a quello importato;
punto 3
secondo l'attrice, questa parità di trattamento è però solo apparente, dato che risulta espressamente dai lavori preparatori della legge 2 maggio 1976 che l'aumento dell'aliquota dell'imposta — da DM 1500/hl a 1650/hl — non ha avuto altro scopo se non quello di consentire all'amministrazione del monopolio degli alcool di compensare le perdite che le derivano dalla considerevole differenza determinatasi tra, da una parte, il prezzo d'acquisto ch'essa è per legge tenuta a versare ai produttori di alcool soggetto a monopolio e, d'altra parte, il prezzo di vendita dello stesso alcool ai consumatori, come si è formato sul mercato a seguito delle sentenze di questa Corte 17 febbraio 1976 nelle cause 45/75, Rewe, e 91/75, Miritz (Racc. 1976, pagg. 181 e 217);
nonostante l'aumento uniforme dell'aliquota dell'imposta disposto dalla legge 2 maggio 1976, il sistema si risolverebbe quindi, in pratica, nel far gravare sull'alcool importato l'onere di cospicue sovvenzioni attribuite all'alcool di produzione nazionale; ricorrerebbero così i presupposti in base ai quali la Corte ha affermato che una tassa interna, anche apparentemente non discriminatoria, può qualificarsi come tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale, vietata dal Trattato, come risulterebbe dalle sentenze di questa Corte 25 maggio 1977, nelle cause 77/76, Cucchi, e 105/76, Interzuccheri (Racc. 1977, pagg. 987 e 1029);
secondo l'attrice, in tal modo i privilegi del monopolio dell'alcool sono mantenuti in vita con altri mezzi e, quindi, è giustificata l'applicazione dell'art. 37 del Trattato e, più particolarmente, del n. 2 dello stesso, a termini del quale gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuovo provvedimento contrario ai principi enunciati nel n. 1, o tale da limitare la portata degli articoli relativi all'abolizione dei dazi doganali tra gli Stati membri;
punto 4
l'amministrazione fiscale tedesca, convenuta nella causa principale, eccepisce, da parte sua, che il monopolio dell'alcool è stato riordinato in modo tale da svolgere ormai unicamente la funzione d'un ufficio nazionale per l'organizzazione del mercato, senza più poter controllare né indirizzare l'importazione di alcool;
il rapporto indiretto esistente tra la riscossione del tributo all'importazione ed il finanziamento d'una attività economica nazionale non basterebbe per attribuire a detto tributo la natura di imposizione o di aiuto illecito.
punto 5
Al fine di risolvere tale controversia, il Finanzgericht ha formulato le seguenti questioni:
1) Se l'art. 37 del Trattato CEE rappresenti, rispetto agli artt. 92 e 93 del Trattato CEE, una lex specialis nel senso che provvedimenti statali che influenzano il commercio fra gli Stati membri, ed eventualmente fra gli Stati membri e i paesi terzi, debbono essere esaminati alla luce dell'art. 37 anche quando implicano, fra l'altro, una sovvenzione.
2) In caso di soluzione affermativa della questione 1):
a) Se il combinato disposto del n. 2 dell'art. 37, da un lato, e del n. 1, 1o comma, attinente al divieto di discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e allo smercio, dall'altro, debba essere interpretato nel senso che in tali condizioni vanno fatti rientrare anche provvedimenti statali comportanti un aumento uniforme dell'imposta di consumo sia per i prodotti nazionali sia per quelli importati ed il cui gettito, ascritto al bilancio generale, è destinato indirettamente a ripianare le perdite che un monopolio commerciale statale subisce perché costretto a pagare a determinati produttori un prezzo d'acquisto troppo elevato, non corrispondente alle condizioni di mercato nella Comunità, mentre al tempo stesso sono stati diminuiti i prezzi di vendita dei prodotti acquistati a prezzo eccessivo.
b) Se il n. 2 dell'art. 37 del Trattato CEE, recante il divieto di adottare provvedimenti volti a restringere la portata degli articoli concernenti la soppressione dei dazi doganali, vada interpretato nel senso che si debbono considerare come tali anche provvedimenti del tipo contemplato nella questione 2, lett. a).
c) Se l'art. 37 crei diritti soggettivi, che i giudici nazionali devono tutelare, anche in capo ad una persona toccata da un aumento dell'imposta di consumo che colpisca nella stessa misura i prodotti nazionali e quelli importati, quando detto aumento sia di per sé compatibile con il Trattato, ma cessi di essere tale se esaminato in collegamento con altri provvedimenti.
d) Se la sfera d'applicazione dell'art. 37 del Trattato CEE si estenda anche a provvedimenti concernenti l'importazione di merci da paesi terzi e quali siano eventualmente i presupposti di detta estensione.
3) Qualora la riscossione dell'imposta di consumo costituisca una tassa d'effetto equivalente e la sfera d'applicazione dell'art. 37 del Trattato CEE non s'estenda ad importazioni da paesi terzi, (si domanda) se l'art. 2, n. 1, della decisione del Consiglio del 29 settembre 1970 relativa all'associazione dei paesi e dei territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU n. L 282, pag. 82) crei diritti soggettivi che i giudici nazionali debbono tutelare.
SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione
punto 6
Con la prima questione si chiede in sostanza se un provvedimento statale, connesso al funzionamento d'un monopolio nazionale di carattere commerciale, quando influenza la libera circolazione delle merci, esuli eventualmente dal divieto di discriminazione di cui all'art. 37 del Trattato in quanto implica, fra l'altro, una sovvenzione ai sensi degli artt. 92 e 93.
punto 7
L'applicabilità dell'art. 37, nell'ambito della controversia sottoposta al Finanzgericht, è stata messa in dubbio tanto dal Governo della Repubblica federale di Germania quanto dalla Commissione;
secondo il Governo tedesco, la legge 2 maggio 1976 ha lo scopo di riordinare il monopolio tedesco dell'alcool, giusta l'art. 37 del Trattato;
essa avrebbe infatti abolito il monopolio d'importazione vigente fino a quel momento e soppresso la tassa speciale di conguaglio, di guisa che oggi il monopolio eserciterebbe esclusivamente la funzione di ufficio per l'organizzazione del mercato in quanto riacquista l'intera produzione nazionale ad un prezzo che copre i costi di produzione e, previa trasformazione, la rivende a prezzi stabiliti in funzione del mercato;
da parte sua, la Commissione deduce che con la trasformazione dei monopoli nazionali, giusta l'art. 37, alla fine del periodo transitorio, questa disposizione del Trattato ha esaurito la sua efficacia e quindi vanno applicate in materia, in primo luogo le norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci e, in secondo luogo, l'art. 95, relativo all'applicazione non discriminatoria dei tributi interni.
punto 8
L'art. 37 non impone l'abolizione totale dei monopoli nazionali di carattere commerciale, ma solo il loro riordinamento, in modo che venga esclusa, per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e allo smercio, qualsiasi discriminazione tra i cittadini degli Stati membri;
viene inoltre precisato, al n. 2 dello stesso articolo, che le attività d'un monopolio nazionale non possono condurre al ripristino della protezione doganale o di restrizioni quantitative negli scambi intracomunitari;
l'art. 37 continua ad applicarsi tutte le volte che, anche dopo il riordinamento prescritto dal Trattato, l'esercizio da parte di un monopolio pubblico dei suoi diritti di esclusiva comporti una discriminazione o una restrizione vietata da tale articolo;
in un caso come quello di specie, in cui trattasi d'una attività connessa in maniera specifica all'esercizio, da parte di un monopolio nazionale, del diritto d'esclusiva in materia d'acquisto, di lavorazione e di vendita di alcolici, l'applicazione dell'art. 37 non può quindi essere esclusa;
è pertanto opportuna la decisione del giudice nazionale di chiedere delucidazioni sulla relazione tra questo articolo e le disposizioni del Trattato relative agli aiuti statali, giacché l'attività del monopolio è strettamente connessa al sostegno di talune categorie di produttori grazie a prezzi d'acquisto garantiti per legge.
punto 9
Dal raffronto tra l'art. 37, da una parte, e gli artt. 92 e 93, dall'altra, risulta che tali disposizioni perseguono uno scopo identico, consistente nell'evitare che le due forme d'intervento che gli Stati membri possono praticare — con l'azione d'un pubblico monopolio o con l'attribuzione di aiuti — abbiano l'effetto di falsare le condizioni di concorrenza nell'ambito del mercato comune o di creare discriminazioni a danno della produzione o del commercio di altri Stati membri;
tuttavia, queste disposizioni hanno presupposti d'applicazione differenti, peculiari ai due ordini di provvedimenti statali ch'esse hanno rispettivamente lo scopo di disciplinare, e differiscono per di più quanto alle conseguenze giuridiche, soprattutto perché, per quanto concerne l'attuazione degli artt. 92 e 93, è lasciato ampio spazio all'intervento della Commissione, mentre l'art. 37 è destinato a trovare applicazione diretta;
un provvedimento attuato per il tramite di un monopolio pubblico, e che possa essere nello stesso tempo considerato come aiuto ai sensi dell'art. 92, rientra, quindi, nella sfera d'applicazione sia dell'art. 37 sia delle norme relative agli aiuti statali;
ne consegue che le attività d'un pubblico monopolio non sono sottratte all'applicazione dell'art. 37 per il fatto di poter essere qualificate nello stesso tempo come aiuti ai sensi del Trattato;
ne risulta che, in tutti i casi in cui il sistema di distribuzione d'una merce, come l'alcool, comporta l'intervento d'un pubblico monopolio che agisce in forza del suo diritto d'esclusiva, le disposizioni specifiche dell'art. 37 vanno applicate, anche se i rapporti del monopolio con i produttori siano eventualmente caratterizzati dall'attribuzione d'un aiuto;
punto 10
la prima questione va quindi risolta nel senso che l'art. 37 del Trattato costituisce, rispetto agli artt. 92 e 93 dello stesso Trattato, una disposizione specifica nel senso che i provvedimenti statali inerenti all'esercizio, da parte di un monopolio nazionale di carattere commerciale, del proprio diritto di esclusiva, anche qualora siano connessi all'attribuzione di un aiuto ai produttori soggetti al monopolio, devono essere valutati con riguardo alle esigenze dell'art. 37;
punto 11
alla luce di questa soluzione, non è necessario accertare in qual misura gli artt. 92 e 93 vadano applicati alla produzione ed al commercio d'un prodotto agricolo, come l'alcool, che non rientra ancora in una organizzazione comune di mercato.
SENTENZA › In diritto › Sulla seconda questione
punto 12
Con la prima e la seconda parte della seconda questione, si chiede se i nn. 1 e 2 dell'art. 37 vietino l'aumento d'un'imposta di consumo quando tale aumento, di per sé non discriminatorio, è strutturato di guisa che il suo gettito è destinato a ripianare le perdite che un monopolio statale subisce perché costretto a versare ai produttori un prezzo d'acquisto garantito, superiore al prezzo di rivendita sul mercato.
punto 13
Tali questioni mirano in realtà ad accertare se la combinazione d'un regime d'aiuto con le attività d'un monopolio pubblico, consistente nel garantire ai produttori un prezzo d'acquisto più elevato del prezzo di rivendita praticato sul mercato, possa costituire violazione dei divieti di cui all'art. 37;
è opportuno sottolineare in proposito che, in un caso come quello di specie, non sussiste un nesso causale tra l'importo dell'aiuto, attribuito sotto forma d'un prezzo d'acquisto garantito al produttore, ed il prezzo di vendita poiché, in ragione dell'interposizione del monopolio, il produttore, beneficiario dell'aiuto, non ha alcun accesso al mercato, dato che il prezzo di vendita al consumo viene determinato in maniera autonoma dal monopolio per motivi inerenti alla sua politica di vendita, indipendentemente dalla destinazione e dall'importo dell'aiuto;
quindi, a differenza degli artt. 92 e 93 del Trattato, la cui applicazione consente di valutare in quanto tale l'effetto economico d'un aiuto attribuito dallo Stato, l'art. 37 ha lo scopo di sottoporre la politica di vendita d'un monopolio pubblico alle esigenze inerenti alla libera circolazione delle merci ed alla parità di possibilità che va garantita ai prodotti importati da altri Stati membri;
si pregiudicherebbe tale parità di possibilità se il prezzo di vendita praticato dal monopolio, per l'alcool di produzione nazionale, risultasse inferiore non solo al prezzo d'acquisto garantito al produttore, ma anche al prezzo, al netto dei tributi, dell'alcool di analoga qualità, importato da un altro Stato membro;
punto 14
le due prime parti della seconda questione vanno risolte nel senso che è incompatibile con l'art. 37, n. 1, del Trattato CEE qualsiasi pratica di un monopolio nazionale consistente nello smerciare un prodotto come l'alcool, valendosi del pubblico denaro, ad un prezzo anormalmente basso rispetto a quello — al netto dei tributi — dell'alcool di analoga qualità importato da un altro Stato membro;
spetta al giudice nazionale valutare i fatti alla luce di questi criteri;
punto 15
in conformità a quanto precede, la terza parte della seconda questione va intesa come volta ad accertare se l'art. 37 abbia l'effetto di conferire direttamente diritti a tutti coloro che vengono lesi dalla politica dei prezzi praticata sul mercato da un monopolio pubblico, nelle ipotesi descritte dal giudice nazionale.
punto 16
L'art. 37 si basa sul principio del divieto di qualsiasi discriminazione tra cittadini degli Stati membri per quanto concerne le condizioni relative all'approvvigionamento ed allo smercio di prodotti soggetti, in uno Stato membro, ad un monopolio nazionale;
in una situazione quale quella sottoposta al vaglio del Finanzgericht, il giudice può stabilire un confronto tra il prezzo di vendita dell'alcool posto in commercio dal monopolio e il prezzo pagato da un operatore economico all'importazione nel territorio nazionale di una merce analoga;
dato che l'eventuale effetto discriminatorio a favore della produzione nazionale e a detrimento dei prodotti importati può essere accertato con tutta la precisione voluta, non v'è dubbio che, in un'ipotesi del genere, l'art. 37 conferisce ai singoli diritti che devono essere tutelati dai giudici nazionali;
punto 17
la terza parte della seconda questione va quindi risolta nel senso che l'art. 37 del Trattato attribuisce dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare a chi subisca le conseguenze finanziarie della discriminazione derivante dal ribasso anormale del prezzo di vendita praticato da un monopolio pubblico valendosi del denaro dello Stato.
punto 18
Con la quarta parte della seconda questione, si chiede se la sfera d'applicazione dell'art. 37 del Trattato si estenda anche a provvedimenti che riguardano l'importazione di merci da paesi terzi.
punto 19
L'art. 37 fa parte del capo 2 del titolo I del Trattato, relativo alla «abolizione delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri»;
tanto dal testo di questa norma quanto dalla sua posizione nel sistema del Trattato risulta che essa è destinata a promuovere la libera circolazione delle merci nella Comunità ed il mantenimento di condizioni di concorrenza normali tra le economie degli Stati membri nel caso in cui, nell'uno o nell'altro di tali Stati, un determinato prodotto sia soggetto a un monopolio nazionale di carattere commerciale;
non si può quindi applicare questo articolo ai prodotti importati dai paesi terzi, dato che, il regime di importazione di tali prodotti ricade sotto la disciplina, non già delle disposizioni relative al mercato interno, bensì di quelle che riguardano la politica commerciale;
punto 20
la quarta parte della seconda questione va quindi risolta nel senso che l'ambito d'applicazione dell'art. 37 del Trattato non si estende ai provvedimenti che riguardano l'importazione di merci da paesi terzi.
SENTENZA › In diritto › Sulla terza questione
punto 21
Con tale questione, il Finanzgericht chiede che venga precisata la portata dell'art. 2 della decisione del Consiglio 29 settembre 1970, n. 70/549, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea, a termini del quale i prodotti originari dei paesi e territori di cui trattasi sono ammessi all'importazione nella Comunità «in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente».
punto 22
La decisione n. 70/549 — ammesso che essa andasse applicata alle importazioni di cui trattasi — ha lo scopo, in particolare, di estendere ai paesi e territori associati alla Comunità e ai prodotti di tali paesi le norme relative alla libera circolazione delle merci nell'ambito della Comunità;
a tale scopo, all'art. 2, n. 1, della decisione è disposto che i prodotti originari dei paesi e territori associati sono amméssi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente;
va ancora richiamata l'attenzione sull'art. 5, n. 1, della stessa decisione, secondo cui «gli Stati membri si astengono dall'adottare misure o pratiche di natura fiscale interna che provochino direttamente o indirettamente una discriminazione fra i loro prodotti ed i prodotti similari originari dei paesi e territori»;
è lecito raffrontare tali disposizioni con l'art. 37, n. 2, del Trattato CEE e, rispettivamente, con l'art. 95 relativo all'applicazione non discriminatoria, ai prodotti nazionali come ai prodotti importati, dei regimi tributari interni;
risulta quindi che l'alcool originario dei paesi e territori contemplati dalla decisione n. 70/549 deve fruire, all'importazione, del medesimo trattamento sopra descritto in relazione ai prodotti di origine comunitaria;
punto 23
la terza questione va quindi risolta nel senso che la decisione del Consiglio 29 settembre 1970, n. 70/549, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità — sempreché il giudice nazionale ritenga di doverla applicare — tende a porre le merci originarie dei paesi e territori di cui trattasi nella stessa situazione delle merci comunitarie per quanto riguarda eventuali pratiche discriminatorie di un monopolio nazionale di carattere commerciale.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 24
Le spese sostenute dai Governi della Repubblica francese e della Repubblica federale di Germania e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;
nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato, dinanzi al Finanzgericht di Amburgo, cui spetta statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Amburgo con ordinanza 22 marzo 1978, dichiara:
1o L'articolo 37 del Trattato CEE costituisce, rispetto agli artt. 92 e 93 dello stesso Trattato, una disposizione specifica nel senso che i provvedimenti statali, inerenti all'esercizio, da parte di un monopolio nazionale di carattere commerciale, del proprio diritto di esclusiva, anche qualora siano connessi all'attribuzione di un aiuto ai produttori soggetti al monopolio, devono essere valutati con riguardo alle esigenze dell'art. 37.
2o È incompatibile con l'art. 37, n. 1, del Trattato CEE qualsiasi pratica di un monopolio nazionale consistente nello smerciare un prodotto come l'alcool, valendosi del pubblico denaro, ad un prezzo anormalmente basso rispetto a quello — al netto dei tributi — dell'alcool di analoga qualità importato da un altro Stato membro.
3o L'art. 37 del Trattato CEE attribuisce dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare a chi subisca le conseguenze finanziarie della discriminazione derivante dal ribasso anormale del prezzo di vendita praticato da un monopolio pubblico valendosi del denaro dello Stato.
4o L'ambito d'applicazione dell'art. 37 del Trattato CEE non si estende ai provvedimenti che riguardano l'importazione di merci da paesi terzi.
5o La decisione del Consiglio 29 settembre 1970, n. 70/549, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea — sempreché il giudice nazionale ritenga di doverla applicare — tende a porre le merci originarie dei paesi e territori di cui trattasi nella stessa situazione delle merci comunitarie per quanto riguarda eventuali pratiche discriminatorie di un monopolio nazionale di carattere commerciale.
Firme
Kutscher
Mertens de Wilmars
Mackenzie Stuart
Donner
Pescatore
Sørensen
O'Keeffe
Bosco
Touffait
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 13 marzo 1979.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
H. Kutscher