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Sez. 3, Sentenza n. 707 del 04/03/1968 (Rv. 331925 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - PARTE COSTITUITA - LEGITTIMAZIONE ALLA DICHIARAZIONE O ALLA NOTIFICAZIONE DELL'EVENTO INTERRUTTIVO - MORTE DELLA PARTE COSTITUITA DURANTE IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - MANCATA DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE DELL'EVENTO DA PARTE DEL PROCURATORE - POTERI DEL PROCURATORE NEL GIUDIZIO DI APPELLO - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA DELLA PARTE DEFUNTA - AMMISSIBILITA - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331925-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - PARTE COSTITUITA - LEGITTIMAZIONE ALLA DICHIARAZIONE O ALLA NOTIFICAZIONE DELL'EVENTO INTERRUTTIVO - MORTE DELLA PARTE COSTITUITA DURANTE IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - MANCATA DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE DELL'EVENTO DA PARTE DEL PROCURATORE - POTERI DEL PROCURATORE NEL GIUDIZIO DI APPELLO - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA DELLA PARTE DEFUNTA - AMMISSIBILITA - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - CONDIZIONI.*

Ai sensi dei primi due comma dell'art. 300 cod.proc.civ., soltanto il procuratore della parte colpita dall'evento interruttivo (morte o perdita della capacita di stare in giudizio) e legittimato a dichiarare l'evento stesso, o a notificarlo alle altre parti, per provocare la interruzione del processo, onde il giudice non potrebbe pronunciare la interruzione del processo, qualora il medesimo evento fosse irritualmente dichiarato o notificato dal procuratore di una parte diversa da quella che ne e stata colpita. Se la parte muore durante il giudizio di primo grado, e l'evento interruttivo non venga dichiarato o notificato dal suo procuratore, questi, qualora il mandato ad litem glielo consenta, puo costituirsi nel giudizio di appello e dichiarare o notificare alla controparte la morte del suo rappresentato, provocando l'interruzione del processo a norma dei primi due comma dell'art. 300 cod.proc.civ. qualora, invece, il detto procuratore non si costituisca, non essendo alcun altro procuratore costituito in lite in rappresentanza di altre parti, legittimato a dichiarare o notificare l'evento interruttivo, il giudizio di appello si svolge validamente nei confronti del defunto, processualmente considerato ancora in vita. In questa diversa ipotesi, se si procede in contumacia del defunto, l'interruzione del processo non potrebbe avvenire che a norma del quarto comma dell'art 300, qualora il fatto interruttivo venga notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti da notificare al contumace ai sensi dell'art. 292 cod.proc.civ. (V. 969-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)