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Sez. 2, Sentenza n. 4276 del 21/07/1984 (Rv. 436203 - 01)

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA - RIGORE DELL'ONERE PROBATORIO - ATTENUAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436203-01

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA - RIGORE DELL'ONERE PROBATORIO - ATTENUAZIONE - CONDIZIONI.*

Il rigore della cosiddetta probatio diabolica da cui è gravato lo attore in rivendicazione si attenua ove il convenuto riconosca in modo non equivoco o, comunque, non contesti la proprietà del bene conteso in capo ad un comune dante causa o al dante causa dello attore ovvero risulti individuato dalle parti un unico originario proprietario del bene stesso. In tal caso, infatti, il rivendicante non ha l'Onere di provare il diritto dei suoi autori fino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene abbia formato oggetto del suo acquisto. (V 968/83, mass n 425738; (Conf 1225/79, mass n 397449; (Conf 5669/77, mass n 389199; (Conf 318/76, mass n 378992).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)