Sez. 2, Sentenza n. 5669 del 21/12/1977 (Rv. 389199 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - RIGORE DELL'ONERE PROBATORIO - ATTENUAZIONE - CONDIZIONI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - RIGORE DELL'ONERE PROBATORIO - ATTENUAZIONE - CONDIZIONI.*
Il rigore dell'Onere probatorio nell'Azione di revindica va commisurato alle concrete particolarita della singola controversia, dovendo il giudice tener conto delle ammissioni del convenuto: esso, quindi, puo attenuarsi quando quest'ultimo deduca a scopo difensivo un titolo di acquisto o una situazione giuridica che non solo non ponga in discussione, ma, anzi, riconosca l'originaria appartenenza del bene all'attore o a un dante causa di lui. (Conf 318/76, mass n 378992; (Conf 2581/75, mass n 376526; (Conf 2108/75, mass n 375852).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)