Sez. 2, Sentenza n. 439 del 28/01/1985 (Rv. 438649 - 01)
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA - ATTENUAZIONE DELL'ONERE RELATIVO - PROVENIENZA DEL BENE DA UN DANTE CAUSA COMUNE ALL'ATTORE E AL CONVENUTO.*
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA - ATTENUAZIONE DELL'ONERE RELATIVO - PROVENIENZA DEL BENE DA UN DANTE CAUSA COMUNE ALL'ATTORE E AL CONVENUTO.*
Nell'Azione di rivendicazione l'attore è soggetto ad un Onere probatorio rigoroso (probatio diabolica) in quanto è tenuto a provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino a un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus. Tuttavia, il rigore probatorio si attenua quando il bene conteso provenga da un dante causa comune all'attore e al convenuto, nel senso che, in tale ipotesi, il rivendicante non ha l'Onere di provare il diritto dei suoi autori fino all'acquisto a titolo originario, dovendo limitarsi a dimostrare l'originaria appartenenza del bene al comune dante causa. (Conf 4276/84, mass n 436203; (Conf 7081/83, mass n 431703; (Conf 518/82, mass n 418223; (Conf 5807/78, mass n 395627; (Conf 991/77, mass n 384615).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)