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Sez. 2, Sentenza n. 1225 del 24/02/1979 (Rv. 397449 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - RIGORE DELL'ONERE PROBATORIO - ATTENUAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397449-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - RIGORE DELL'ONERE PROBATORIO - ATTENUAZIONE - CONDIZIONI.*

Il rigore dell'Onere probatorio, nell'Azione di revindica, va commisurato alle concrete particolarita della singola controversia e puo, quindi, attenuarsi quando il convenuto deduca a scopo difensivo un titolo d'acquisto od una situazione giuridica che non solo non ponga in discussione, ma, anzi, riconosca l'originaria appartenenza del bene all'attore o ad un dante causa di lui. (Conf 5669/77, mass n 389199; (Conf 318/76, mass n 378992; (Conf 2581/75, mass n 376526).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)