Sez. U, Ordinanza n. 23079 del 12/07/2026 (Rv. 679332-02)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Pensione di un dipendente pubblico - Revoca a seguito dell’annullamento in autotutela della costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962 - Domanda di condanna all’erogazione pensionistica - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
La controversia avente a oggetto la domanda del dipendente pubblico volta a ottenere la condanna dell'INPS al ripristino del trattamento pensionistico, revocato dall'ente a seguito dell'annullamento in autotutela della costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13 della l. n. 1338 del 1962, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, atteso che essa involge la verifica della legittimità della costituzione della rendita e del provvedimento di annullamento unicamente in funzione dell'accertamento del diritto alla pensione, senza alcuna incidenza sul pregresso rapporto di lavoro e sui provvedimenti determinativi del trattamento economico e dei connessi obblighi contributivi.
Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)