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Sez. 3, Ordinanza n. 11219 del 26/04/2024 (Rv. 670795-01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE | Locazione immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo - Pignoramento dell’immobile locato - Posizione processuale del custode - Legittimazione meramente rappresentativa - Sussistenza - Conseguenze. PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - LEGITTIMAZIONE DEL CUSTODE - In genere. PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO GIUDIZIARIO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670795-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE

In seguito al pignoramento di un immobile oggetto di un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, la legittimazione a far valere in giudizio i diritti derivanti dal contratto, spettante in via esclusiva al custode, non ha natura di legittimazione sostanziale, non essendo il custode titolare del diritto fatto valere, ma solo titolare del relativo potere rappresentativo; ne consegue che se il debitore pignorato ha agito in giudizio per il pagamento dei canoni, e poi, prima dell'introduzione di quello di appello, ha riacquistato la legittimazione, per effetto della cancellazione del pignoramento, il difetto di potere rappresentantivo, che non sia stato oggetto di contestazione in primo grado, non può essere lamentato nel grado successivo.

Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 555 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 559 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)