Sez. 1, Sentenza n. 5282 del 11/10/1979 (Rv. 401875 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - GIUDICE COMPETENTE - DETERMINAZIONE - CRITERI - ESPROPRIAZIONE FONDATA SULLA LEGGE N 2359 DEL 1865 - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - COMPETENZA DELLA CORTE D'APPELLO EX ART 19 DELLA LEGGE N 865 DEL 1971 - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - GIUDICE COMPETENTE - DETERMINAZIONE - CRITERI - ESPROPRIAZIONE FONDATA SULLA LEGGE N 2359 DEL 1865 - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - COMPETENZA DELLA CORTE D'APPELLO EX ART 19 DELLA LEGGE N 865 DEL 1971 - ESCLUSIONE.*
Il principio, in forza del quale il procedimento di espropriazione resta regolato dalla disciplina normativa dal cui ambito la pubblica amministrazione ha tratto il potere di espropriazione, e operante anche al fine dell'individuazione del giudice competente a decidere sull'opposizione alla stima dell'indennita, con la conseguenza che la devoluzione di detta opposizione alla Corte d'appello, prevista dall'art 19 della legge 22 ottobre 1971 n 865 per le espropriazioni disposte in base alla legge medesima, non puo trovare applicazione con riguardo ad una espropriazione che sia stata in concreto decretata ai sensi della legge 25 giugno 1865 n 2359, con Determinazione dell'indennita secondo le Disposizioni di tale legge e di quella 21 maggio 1955 n 463, mentre resta irrilevante in proposito ogni questione sull'eventuale astratta applicabilita al procedimento ablatorio della citata legge n 865 del 1971. (V 3590/78, mass n 393092).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 21/05/1955 num. 463 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)