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Sez. 1, Sentenza n. 2041 del 09/04/1981 (Rv. 412761 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE GIUDIZIALE - COMPETENZA - DISCIPLINA APPLICABILE - FATTISPECIE (ESPROPRIAZIONE EX LEGGE N 865 DEL 1971).*
Stato
decisa il 1981-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412761-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE GIUDIZIALE - COMPETENZA - DISCIPLINA APPLICABILE - FATTISPECIE (ESPROPRIAZIONE EX LEGGE N 865 DEL 1971).*

In Sede di opposizione giudiziale alla stima dell'indennita di espropriazione occorre fare riferimento alla normativa da cui la pubblica amministrazione ha tratto il suo potere di espropriazione, anche al fine dell'individuazione del giudice competente a decidere sull'opposizione stessa, indipendentemente da ogni questione in ordine alla correttezza del riferimento della stessa pubblica amministrazione alla normativa applicata. Pertanto, ove l'indennita di espropriazione sia stata determinata secondo la legge 22 ottobre 1971 n 865 (concernente programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, nonche norme sulla espropriazione per pu), la Competenza a conoscere di opposizione alla stima spetta alla Corte di appello a norma dell'art 19 della citata legge. (V 5350/80, mass n 409225; (V 5282/79, mass n 401875; (V 900/79, mass n 397053; (V 3590/78, mass n 393092).*

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)