Sez. 1, Sentenza n. 410 del 17/01/1981 (Rv. 410875 - 01)
ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - CRITERIO DI DETERMINAZIONE E ORGANO GIURISDIZIONALE COMPETENTE PER LE RELATIVE CONTROVERSIE - INDIVIDUAZIONE - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA SECONDO IL VALORE AGRICOLO DEL SUOLO - CRITERIO PER LE ESPROPRIAZIONI EX LEGGE N 865 DEL 1971 - APPLICABILITA, IN LUOGO DI QUELLO DEL GIUSTO PREZZO DI MERCATO, PER UN'ESPROPRIAZIONE EX LEGGE N 167 DEL 1962 - ESCLUSIONE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - DEVOLUZIONE ALLA CORTE D'APPELLO EX ART 19 DELLA LEGGE N 865 DEL 1971 - INAMMISSIBILITA.*
ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - CRITERIO DI DETERMINAZIONE E ORGANO GIURISDIZIONALE COMPETENTE PER LE RELATIVE CONTROVERSIE - INDIVIDUAZIONE - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA SECONDO IL VALORE AGRICOLO DEL SUOLO - CRITERIO PER LE ESPROPRIAZIONI EX LEGGE N 865 DEL 1971 - APPLICABILITA, IN LUOGO DI QUELLO DEL GIUSTO PREZZO DI MERCATO, PER UN'ESPROPRIAZIONE EX LEGGE N 167 DEL 1962 - ESCLUSIONE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - DEVOLUZIONE ALLA CORTE D'APPELLO EX ART 19 DELLA LEGGE N 865 DEL 1971 - INAMMISSIBILITA.*
Il criterio di Determinazione dell'indennita di espropriazione e l'organo giurisdizionale competente per la relativa controversia vanno individuati alla stregua della disciplina propria del procedimento espropriativo in concreto adottato, la cui scelta sfugge al Sindacato del giudice ordinario, sicche il criterio di Determinazione dell'indennita secondo il valore agricolo del suolo, stabilito per le espropriazioni decretate ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n 865 dall'art 16, quinto, sesto e settimo comma, della stessa, come modificato dall'art 14 della legge 28 gennaio 1977 n 10, non era invocabile (prima della sentenza della Corte cost n 5 del 1980, dichiarativa dell'illegittimita costituzionale di tali norme), in luogo di quello del giusto prezzo di mercato fissato dall'art 39 della legge generale del 25 giugno 1865 n 2359, per un'espropriazione disposta in base alla legge 18 aprile 1962 n 167, ne, per siffatta espropriazione, puo trovare applicazione la devoluzione del giudizio di opposizione alla stima alla Corte di appello, prevista dall'art 19 della legge n 865 del 1971 per le espropriazioni fondate su detta legge. (V 4905/80, mass n 408744; (V 183/80, mass n 403576; (V 77/80, mass n 403449; (V 6257/79, mass n 402987; (V 5282/79, mass n 401875).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 18/04/1962 num. 167 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)