Sez. L, Sentenza n. 22171 del 24/11/2004 (Rv. 579242 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Termine per la notificazione - Decorrenza - Dalla conclusione dell'accertamento - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali - a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento - l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione sono collegati all'esito del procedimento di accertamento, la cui durata va valutata in relazione al caso concreto e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre invece il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981.(Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito, che, considerando che nel verbale di accertamento era già contenuto l'esito del procedimento, senza necessità di ulteriori attività, ha considerato tardiva l'ordinanza ingiunzione emessa ben oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della legge n.689 del 1981).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)