Sez. 3, Sentenza n. 10493 del 07/12/1994 (Rv. 489070 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Svalutazione monetaria - Inadempimento contrattuale - Risarcimento del danno - Debito di valore - Danno da svalutazione - Prova - Onere a carico del creditore - Esclusione - Interessi - Decorrenza.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
L'obbligazione di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale costituisce - al pari dell'obbligazione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ed aquiliana - un debito non di valuta ma di valore, sicché, anche in sede di liquidazione equitativa dei danni predetti, deve tenersi conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta, senza necessità che il creditore alleghi o dimostri il danno maggiore ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c. (danni nelle obbligazioni pecuniarie); su tale somma rivalutata decorrono gli interessi atteso che la rivalutazione e gli interessi (sulla somma rivalutata) adempiono funzioni diverse - poiché mentre le prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale essa era prima dell'evento pregiudizievole, i secondi hanno natura compensativa -e sono, quindi, giuridicamente compatibili.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)