Sez. 2, Sentenza n. 1266 del 15/02/1999 (Rv. 523254 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Natura del credito relativo - Di valuta - Conseguenze.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE
Il credito dell'avvocato per il pagamento dei compensi professionali costituisce un credito di valuta. ne consegue che tale credito non può essere rivalutato d'ufficio (a meno che i compensi non siano dovuti per attività svolta in regime di parasubordinazione), ma solo su istanza dell'interessato, sul quale incombe altresì l'onere di provare il maggior danno da svalutazione, ex art. 1224 comma secondo cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)