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Sez. 2, Sentenza n. 243 del 10/01/1995 (Rv. 489604 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE | Eccezione sollevabile da chiunque abbia interesse - Soggetto estraneo all'eredità in possesso dei beni ereditari - Inclusione.
Stato
decisa il 1995-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489604-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE

La prescrizione del diritto di accettare l'eredità può essere eccepita da chiunque vi abbia interesse, anche se estraneo all'eredità e, quindi, anche da colui il quale sia nel possesso dei beni ereditari, senza che sia necessario che a suo favore sia compiuta l'usucapione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 480 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)