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Sez. 2, Sentenza n. 9901 del 19/09/1995 (Rv. 494083 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE | Operatività a favore di chiunque vi abbia interesse.
Stato
decisa il 1995-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494083-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE

La prescrizione del diritto di accettare l'eredità, a norme dell'art. 480 cod. civ. opera, in mancanza di limitazioni normative, a favore di chiunque vi abbia interesse, anche se estraneo all'eredità. Pertanto, la relativa eccezione può essere opposta al chiamato all'eredità dal convenuto che sia nel possesso dei beni ereditari, senza che sia necessario che si sia compiuta a suo favore l'usucapione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 480 CORTE COST., Cod. Civ. art. 533, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1159

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)