Sez. 2, Sentenza n. 2975 del 22/06/1989 (Rv. 463165 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - DIRITTI DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE - CONVENUTO CON AZIONE DI PETIZIONE - INTERESSE A FAR VALERE LA PRESCRIZIONE - SUSSISTENZA.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - DIRITTI DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE - CONVENUTO CON AZIONE DI PETIZIONE - INTERESSE A FAR VALERE LA PRESCRIZIONE - SUSSISTENZA.*
L'art. 480, primo comma cod. civ., stabilendo che il diritto di accettare l'eredità si estingue con il decorso del tempo (dieci anni), prevede un termine di prescrizione estintiva, la quale, in Mancanza di limitazioni normative, opera a favore di chiunque abbia interesse a farla valere, con la conseguenza che essa può essere eccepita anche dal convenuto con Azione di petizione dell'eredità, in quanto possessore dei beni ereditari, ancorché sia stato negato l'acquisto per usucapione di tali beni da parte di lui. (V 314/85, mass n 438538; (V 2290/80, mass n 405960).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 480 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)