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Sez. L, Sentenza n. 2007 del 25/02/1988 (Rv. 457874 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO SEGUITO, SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ, DALLA IMMEDIATA RIASSUNZIONE - PRESUNZIONE DI UNICITÀ DEL RAPPORTO - SUSSISTENZA - PROVA CONTRARIA DEL SUPERAMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE - IDONEITÀ - ESCLUSIONE - PROVA UN ACCORDO NOVATIVO - RILEVANZA - ONERE DEL DATORE DI LAVORO - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457874-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO SEGUITO, SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ, DALLA IMMEDIATA RIASSUNZIONE - PRESUNZIONE DI UNICITÀ DEL RAPPORTO - SUSSISTENZA - PROVA CONTRARIA DEL SUPERAMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE - IDONEITÀ - ESCLUSIONE - PROVA UN ACCORDO NOVATIVO - RILEVANZA - ONERE DEL DATORE DI LAVORO - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Nel caso di licenziamento di un lavoratore, seguito, senza soluzione di continuità, dalla sua immediata riassunzione alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, è insita una presunzione (semplice) di sostanziale, ininterrotta, unicità del rapporto, connessa con il principio di infrazionabilità dell'indennità di anzianità sancito da norme imperative, che non può essere vinta solo dal mero fatto del superamento della età pensionabile bensì dalla prova, che deve fornire il datore di lavoro, dell'esistenza di un accordo novativo, idoneo ad imprimere al nuovo contratto concreti e qualificati aspetti di diversità, in quanto fondato sull'oggettiva sussistenza di situazioni giuridiche ed esigenze organizzative non secondarie ed accessorie, bensì radicalmente diverse, tali da escludere un qualsiasi intento fraudolento. Il relativo accertamento, risolvendosi in un giudizio di fatto riservato al giudice del merito, si sottrae a Sindacato in Sede di legittimità, se sorretto da congrua e corretta motivazione. (V 5687/85, mass n 442879; (V 287/84, mass n 432560; (V 5954/82, mass n 424614; (V 2071/81, mass n 412789).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)