Sez. L, Sentenza n. 2071 del 09/04/1981 (Rv. 412789 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO SEGUITA DALLA RIASSUNZIONE DEL LAVORATORE-PRESUNZIONE DELL'ININTERROTTA UNICITA DEL RAPPORTO LAVORATIVO - SUPERAMENTO - PROVA DEL DATORE DI LAVORO - CONTENUTO - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA O MENO DI UNA NOVAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO SEGUITA DALLA RIASSUNZIONE DEL LAVORATORE-PRESUNZIONE DELL'ININTERROTTA UNICITA DEL RAPPORTO LAVORATIVO - SUPERAMENTO - PROVA DEL DATORE DI LAVORO - CONTENUTO - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA O MENO DI UNA NOVAZIONE - CRITERI.*
Nell'ipotesi di cessazione di rapporto di lavoro seguita dalla riassunzione del lavoratore alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, la presunzione dell'ininterrotta unicita del rapporto lavorativo, connessa al principio dell'infrazionabilita dell'indennita di anzianita (art 2120 cod civ), puo essere superata dalla prova, gravante sul datore di lavoro, di un effettivo frazionamento del rapporto in virtu di un accordo novativo idoneo ad imprimere al nuovo contratto concreti e qualificati aspetti di diversita e fondato sull'esistenza di cause obiettive o giustificate esigenze dell'azienda escludenti ogni intento fraudolento. L'accertamento della sussistenza o meno della novazione (che si risolve in una indagine di fatto) va condotta alla stregua di una completa valutazione della concreta fattispecie. (V 1920/77, mass n 385634; (V 3388/76, mass n 382173; (V 1500/75, mass n 375090; (V 388/75, mass n 373613).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)