Sez. U, Sentenza n. 193 del 14/01/1987 (Rv. 449964 - 01)
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - OPERA REALIZZATA SENZA L'OSSERVANZA DELLA DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO DI AUTOSTRADA - ORDINE DI DEMOLIZIONE EMANATO DAL PREFETTO - POSIZIONE DEL DESTINATARIO - TITOLARITÀ DI INTERESSI LEGITTIMI - RILASCIO DA PARTE DEL COMUNE DI LICENZA EDILIZIA - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE - ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 19 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1967 N. 765.*
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - OPERA REALIZZATA SENZA L'OSSERVANZA DELLA DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO DI AUTOSTRADA - ORDINE DI DEMOLIZIONE EMANATO DAL PREFETTO - POSIZIONE DEL DESTINATARIO - TITOLARITÀ DI INTERESSI LEGITTIMI - RILASCIO DA PARTE DEL COMUNE DI LICENZA EDILIZIA - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE - ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 19 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1967 N. 765.*
Il provvedimento, con il quale il prefetto ordini la demolizione di un'opera edilizia per inosservanza della distanza minima dal ciglio di autostrada, secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 6 agosto 1967 n. 765 e dal decreto interministeriale 1 aprile 1968 n. 1404, configura Esercizio di poteri autoritativi conferiti, a difesa di esigenze generali, dagli artt. 1 e 20 del R.d. 8 dicembre 1933 n. 1740, a fronte dei quali le posizioni del privato destinatario dell'ordine medesimo, ancorché abbia conseguito dal comune licenza per la realizzazione di detta opera, hanno natura e consistenza di meri interessi legittimi, come tali tutelabili dinanzi al giudice amministrativo. Questo principio non soffre deroga per il fatto che il privato metta in discussione la riconducibilità dell'ordine di demolizione nell'ambito della previsione del citato art. 19 della legge n. 765 del 1967 (nella specie, sotto il profilo che trattavasi della sopraelevazione di una costruzione preesistente all'autostrada), né per il fatto che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 19, atteso che la eventuale inosservanza della norma medesima, da parte del prefetto ovvero la sua rimozione dall'ordinamento per intervento della Corte costituzionale, non interferendo sull'astratta titolarità dei predetti poteri, ma solo sulla legittimità del loro Esercizio nel caso concreto, non hanno Rilevanza sulla specificata natura delle posizioni dedotte in giudizio e sulla conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. (V 1526/83, mass n 426365; (V 5027/82, mass n 422953; (V 2379/82, mass n 420259).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 08/12/1933 num. 1740 art. 1, (Cod. Strada Abrog. art. 1), Regio Decr. 08/12/1933 num. 1740 art. 20, (Cod. Strada Abrog. art. 20), Legge 06/08/1967 num. 765 art. 19 CORTE COST., DM 01/04/1968 art. 1404
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)