Sez. L, Sentenza n. 6559 del 10/06/1995 (Rv. 492789 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Compito esclusivo del giudice del merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO
L'interpretazione di un giudicato formatosi tra le stesse parti in un diverso procedimento (c.d. giudicato esterno) è demandata esclusivamente al giudice del merito, le cui conclusioni in ordine all'oggetto ed ai limiti del provvedimento giurisdizionale, risolvendosi in un accertamento di fatto, sono censurabili in sede di legittimità solo in caso di mancata applicazione dei criteri contenuti nell'art. 2909 cod. civ. e in genere di norme e principi di diritto in tema di "res judicata", ovvero per vizi attinenti alla motivazione della sentenza, ad escludere i quali è necessario che l'indagine del giudice del merito individui l'essenza e l'effettiva portata della sentenza, ricavandola non solo dal dispositivo ma anche dai motivi che lo sorreggono e dalle stesse domande delle parti, le quali, pur non essendo utilizzabili per contrastare i risultati interpretativi univocamente ricavabili da altri elementi idonei ad escludere un'obiettiva incertezza sul contenuto della pronunzia, possono avere una funzione integratrice nella ricerca del suo esatto valore ove sorga un ragionevole dubbio al riguardo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)