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Sez. L, Sentenza n. 6751 del 26/07/1996 (Rv. 498775 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Compito esclusivo del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Rilevanza delle domande delle parti - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498775-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO

L'interpretazione del giudicato (cosiddetto esterno) formatosi fra le stesse parti in un giudizio diverso da quello nel quale esso è invocato, istituzionalmente riservata al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che per violazione dell'art. 2909 cod. civ. ovvero delle norme e dei principi di diritto in tema di "res iudicata", ovvero ancora per vizi attinenti alla motivazione, i quali vanno specificamente dedotti, non essendo sufficiente il mero richiamo all'art. 2909 e all'art. 324 cod. proc. civ.. E nel riscontro della congruenza logica del procedimento ermeneutico, deve verificarsi che l'indagine del giudice del merito abbia individuato l'essenza e l'effettiva portata della sentenza ricavandola precipuamente dal dispositivo in correlazione alle ragioni che le sorreggono, ma non può escludersi la correttezza di considerazioni intese ad attribuire una rilevanza integratrice alle stesse domande delle parti, nell'assenza di altri elementi idonei ad escludere un'obiettiva incertezza sul contenuto della pronuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)