Sez. 3, Sentenza n. 109 del 08/01/1999 (Rv. 522086 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE | Giudice di pace - Controversia non eccedente i due milioni - Sentenza definitiva di rito - Ricorribilità soltanto in Cassazione, ai sensi dell'art. 360, nn. 1, 2, e 4 - Decisione di merito, impugnata ai sensi dell'art. 360 n. 3, cod. proc. civ. - Ambito - Violazione dei limiti al potere decisionale secondo equità, costituiti da norme e principi costituzionali e dell'ordinamento - Giudizio di opposizione all'esecuzione non eccedente i due milioni dinanzi al giudice di pace - Interpretazione del titolo esecutivo giudiziale - Giudicato esterno - Accertamento di merito - Impugnazione in Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - Violazione delle norme sull'efficacia del giudicato e di interpretazione degli atti giuridici e delle sentenze - Principi generali dell'ordinamento - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE
La sentenza del giudice di pace, in una causa non eccedente i due milioni di lire, e quindi da decidere necessariamente secondo equità, è soltanto ricorribile per Cassazione, tanto se la definizione del giudizio avviene per una questione pregiudiziale impediente (giurisdizione, competenza ed altre attinenti al procedimento), e quindi applicando norme processuali, quanto se avviene nel merito, applicando una regola di equità; nel primo caso il ricorso è proponibile ai sensi dell'art. 360, nn. 1, 2 e 4 cod. proc. civ., nel secondo caso, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., se non sono stati rispettati i limiti al potere di decisione secondo equità costituiti dalle norme e dai principi costituzionali e generali dell'ordinamento; pertanto, se il ricorso denuncia la violazione del giudicato - esterno - per avere il giudice di pace, adito in opposizione all'esecuzione per somma inferiore ai due milioni, erroneamente interpretato il titolo esecutivo giudiziale, la Cassazione può controllare se nel relativo giudizio di merito sono state violate le norme sull'efficacia del giudicato e quelle che regolano l'interpretazione degli atti giuridici, dei provvedimenti della P.A., e delle sentenze - configurando esse principi generali dell'ordinamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)