Sez. L, Sentenza n. 1709 del 01/03/1999 (Rv. 523708 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Applicazione della tariffa - Criteri - Valutazione del prodotto finale - Esclusione - Valutazione del rischio proprio della lavorazione - Necessità - Accertamento - Modalità - Incensurabilità in Cassazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI
Ai fini dell'applicazione della tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, devesi tener conto non del prodotto finale, ma dei rischi propri della lavorazione, restando l'accertamento compiuto in sede di merito insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione ed immune da errori logici e di diritto. (Nella specie è stata confermata la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile la voce 2111 della tariffa in ragione della natura chimica della lavorazione, ancorché il prodotto finale fosse costituito dal metallo idrato di ossido e di alluminio).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)