Sez. L, Sentenza n. 7576 del 13/08/1997 (Rv. 506744 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Lavorazioni non espressamente previste dalla tariffa - Criteri di inquadramento - Installazione di impianti elettrici destinati a scopi industriali - Applicabilità della voce 3620 - Esclusione - Voce 3610 - Applicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI
In tema di determinazione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ove si presenti una lavorazione non espressamente prevista dalla tariffa, l'inquadramento della stessa va effettuato (secondo il criterio suppletivo previsto dal paragrafo quinto delle Modalità per l'applicazione della tariffa approvata con D.M. 10 dicembre 1971) attraverso l'analisi tecnica delle operazioni elementari che compongono la lavorazione medesima, in modo da poterla ricondurre ad una determinata previsione tariffaria; pertanto, l'attività di installazione di impianti elettrici, anche se destinata a scopi industriali, non può essere inquadrata nella voce 3620 della tariffa rischi INAIL, atteso che tale voce, pur relativa a lavori per impianti industriali, non prevede tale attività tra le ipotesi contemplate, ma deve essere inquadrata nella voce 3610 che prevede, invece, le suddette lavorazioni, posto che, pur avendo la tariffa in vigore dal 1972 inteso distinguere le lavorazioni destinate a scopi civili da quelle destinate a scopi industriali, tuttavia lo scopo industriale di un'attività non è sufficiente ai fini dell'inquadramento, se detta attività non risulta contemplata nella voce relativa alle lavorazioni a scopo industriale.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 41, DM Lavoro e previdenza sociale 10/12/1971 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)