Sez. L, Sentenza n. 4909 del 09/10/1985 (Rv. 442290 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE DI MANSIONI ULTERIORI E PIÙ GRAVOSE - ADEGUAMENTO RETRIBUTIVO - DIRITTO DEL LAVORATORE - PRESUPPOSTI E QUANTIFICAZIONE - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE DI MANSIONI ULTERIORI E PIÙ GRAVOSE - ADEGUAMENTO RETRIBUTIVO - DIRITTO DEL LAVORATORE - PRESUPPOSTI E QUANTIFICAZIONE - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Quando al lavoratore dipendente vengono assegnate, oltre a quelle proprie della categoria e qualifica rivestite, altre mansioni, che non rientrano tra quelle tipiche astrattamente previste dalla normativa (legislativa o contrattuale) per tali categoria e qualifica e non sono tuttavia tali da far sorgere il diritto ad una più elevata posizione nell'ambito dell'impresa datrice di lavoro, compete allo stesso lavoratore, ove dimostri di aver dato una prestazione più gravosa di quella contrattualmente dovuta, un adeguamento retributivo idoneo a compensare il maggior dispendio di energie, pur se posto in essere nel normale orario di lavoro, adeguamento i cui presupposti di fatto e la cui quantificazione, in relazione alla qualità e quantità del maggior lavoro espletato, sono oggetto dell'accertamento del giudice del merito, non censurabile in Sede di legittimità se correttamente motivato. (V 39/84, mass n 432292; (V 1444/83, mass n 426273).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)