Sez. L, Sentenza n. 39 del 05/01/1984 (Rv. 432292 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - CUMULO DI MANSIONI DI UGUALE LIVELLO - DIRITTO DEL LAVORATORE A UNA QUALIFICA DIVERSA O A UN COMPENSO MAGGIORE - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - CUMULO DI MANSIONI DI UGUALE LIVELLO - DIRITTO DEL LAVORATORE A UNA QUALIFICA DIVERSA O A UN COMPENSO MAGGIORE - INSUSSISTENZA.*
La prestazione di mansioni molteplici, ma di uguale livello secondo il contratto collettivo, non comporta una qualifica diversa o un compenso maggiore che nel caso in cui l'impiego delle energie lavorative si concentri nell'espletamento di una sola o di alcune delle mansioni stesse, poiché detto cumulo - escluso che in esso possa in concreto ravvisarsi un mutamento qualificativo dell'impegno del dipendente - resta compreso nei limiti dello ius variandi che l'art. 2103 cod. civ. segna per il datore di lavoro, imponendogli di adibire il lavoratore alle mansioni per cui è stato assunto o ad altre equivalenti. (V 1444/83, mass n 426273).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)