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Sez. L, Sentenza n. 1444 del 25/02/1983 (Rv. 426273 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PRESTAZIONE DI MANSIONI MOLTEPLICI - DIRITTO DEL LAVORATORE AD UN MAGGIORE COMPENSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426273-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PRESTAZIONE DI MANSIONI MOLTEPLICI - DIRITTO DEL LAVORATORE AD UN MAGGIORE COMPENSO - ESCLUSIONE.*

Non esiste alcuna norma - o alcun principio giuridico (non desumibile, in particolare, dall'art. 36 cost.) - per cui la prestazione di mansioni molteplici, ma di eguale livello secondo il contratto collettivo, attuata da un lavoratore entro l'orario ordinario richieda un compenso maggiore di quello dovuto nel caso in cui l'impiego delle energie lavorative si concentri nell'espletamento di una sola delle mansioni stesse, in quanto detto cumulo - escluso che in esso possa in concreto ravvisarsi un mutamento qualitativo dell'impegno del dipendente - resta compreso nei limiti dello ius variandi che l'art. 2103 segna per il datore di lavoro, imponendogli di adibire il lavoratore alle mansioni per cui è stato assunto o ad altre equivalenti.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)