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Sez. 3, Sentenza n. 5944 del 02/07/1997 (Rv. 505669 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno non patrimoniale - Determinazione - Liquidazione - Criteri equitativi - Applicabilità - Obbligo di motivazione su tutti gli elementi peculiari della fattispecie - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505669-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del pregiudizio non patrimoniale sfugge necessariamente ad una valutazione analitica, restando affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, anche se il giudice è tenuto ad indicare i criteri seguiti per una quantificazione che sia proporzionata alla gravità del reato ed all'entità delle sofferenze patite dalla vittima, tenendo conto di tutti gli elementi della fattispecie, tra cui l'età, il sesso, il grado di sensibilità del danneggiato, la gravità ed entità dell'offesa in sè. In particolare, con riguardo ai fatti lesivi dell'onore e della reputazione, sarà, altresì, necessario tener conto delle condizioni sociali del danneggiato in rapporto alla sua collocazione professionale e, più in generale, al suo inserimento nel contesto sociale, elementi, questi, che valgono a dare una più esatta dimensione quantitativa al discredito che l'offesa è in grado di produrre e, in definitiva, al pregiudizio da risarcire.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)