diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 12007 del 03/12/2024 Ud. (dep. 26/03/2025) Rv. 287750-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE | Processo a carico di minorenni - Sospensione e messa alla prova - Ammissione - Confessione - Rilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2024-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287750-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE

In tema di processo minorile, ai fini dell'ammissione alla messa alla prova previa sospensione del processo, la confessione può assumere rilevanza solo ove sia dimostrativa di un'effettiva rimeditazione critica del minore sul proprio operato, idonea a fondare un giudizio prognostico positivo circa la possibilità di rieducazione e di reinserimento dello stesso nella vita sociale.

DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)