Sez. 1 - , Sentenza n. 37018 del 12/07/2019 Ud. (dep. 04/09/2019) Rv. 276940 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE | Processo a carico di minorenni - Sospensione e messa alla prova - Ammissione - Criteri - Vaglio discrezionale del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti- Fattispecie
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE
Nell'ambito del giudizio minorile, l'ammissione alla messa alla prova dell'imputato previa sospensione del processo è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico - insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione - condotto sulla scorta di molteplici indicatori, inerenti sia il reato commesso sia la personalità del reo, da lui manifestati anche in epoca successiva al fatto incriminato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva rigettato la richiesta di messa alla prova atteso che gli imputati non avevano compreso la gravità degli atti commessi, avevano difficoltà ad affrontare responsabilmente un percorso di riflessione ed autocritica e sottovalutavano la smodata assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti).
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)