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Sez. 3 - , Sentenza n. 28670 del 09/09/2020 Ud. (dep. 15/10/2020) Rv. 280276 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE | Criteri di ammissione - Vaglio discrezionale del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione – Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-09-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280276-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE

Nell'ambito del giudizio minorile, l'ammissione alla messa alla prova dell'imputato previa sospensione del processo è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico - insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione - condotto sulla scorta di molteplici indicatori, inerenti sia il reato commesso sia la personalità del reo, da lui manifestati anche in epoca successiva al fatto incriminato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva rigettato la richiesta di messa alla prova attesa la mancanza, da parte degli imputati, di una rimeditazione critica della propria condotta e della disponibilità ad un costruttivo reinserimento sociale, precisando il carattere non necessario della allegazione alla richiesta di messa alla prova del progetto di intervento).

Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)