Sez. 1, Sentenza n. 305 del 25/01/1966 (Rv. 320596 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE O PERDITA DELLA CAPACITA DI UNA DELLE PARTI - DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE DELL'EVENTO DA PARTE DEL PROCURATORE - EFFICACIA - NEGOZIALE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE O PERDITA DELLA CAPACITA DI UNA DELLE PARTI - DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE DELL'EVENTO DA PARTE DEL PROCURATORE - EFFICACIA - NEGOZIALE.*
A norma dell'art.300 cod.proc.civ., l'interruzione del processo segue alla dichiarazione o alla notificazione dell'evento compiuta dal procuratore della parte che lo ha subito, mentre si verifica automaticamente quando la parte sia costituita personalmente. La diversita di disciplina tra le due ipotesi implica che, nella prima, non si attribuisce all'evento, in se e per se considerato, efficacia interruttiva, la quale si verifica se ed in quanto l'evento venga dichiarato o notificato. Talche, la dichiarazione non ha funzione di mera comunicazione non mira unicamente ad informare, ma ha valore dispositivo e non meramente complementare o strumentale rispetto a cio che viene comunicato. A tale dichiarazione e legittimato soltanto il procuratore della parte colpita dall'evento, il quale ha un potere di scelta tra la interruzione e la continuazione del processo. Pertanto, il giudice, anche se a conoscenza dell'evento, non puo dichiarare l'interruzione del processo. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)