Sez. 1, Sentenza n. 2837 del 23/03/1987 (Rv. 451955 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - SOPRAVVENIENZA DI UNO DEGLI EVENTI INTERRUTTIVI - DICHIARAZIONE DEL PROCURATORE DELLA PARTE COSTITUITA - CARATTERE NEGOZIALE - CONSEGUENZE - NOTIZIA DELL'EVENTO AD ALTRI FINI - INIDONEITÀ - DICHIARAZIONE DELL'EVENTO AL FINE PRECIPUO DI REALIZZARE L'EFFETTO INTERRUTTIVO - NECESSITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - SOPRAVVENIENZA DI UNO DEGLI EVENTI INTERRUTTIVI - DICHIARAZIONE DEL PROCURATORE DELLA PARTE COSTITUITA - CARATTERE NEGOZIALE - CONSEGUENZE - NOTIZIA DELL'EVENTO AD ALTRI FINI - INIDONEITÀ - DICHIARAZIONE DELL'EVENTO AL FINE PRECIPUO DI REALIZZARE L'EFFETTO INTERRUTTIVO - NECESSITÀ.*
La dichiarazione del procuratore della parte costituita circa la sopravvenienza di uno degli eventi che a norma dell'art. 300 cod. proc. civ. comportano l'interruzione del processo, sebbene strutturata - come dichiarazione di scienza, ha carattere negoziale, rientrando tra gli Atti di disposizione del processo devoluti al procuratore e suppone, di conseguenza, la volontà del dichiarante di provocarne l'interruzione la quale, quindi, anche se consegue ex lege alla dichiarazione resa, non si realizza nei casi in cui la causa interruttiva risulti soltanto esposta o rappresentata dal procuratore non per il conseguimento dell'effetto tipico, ma per altri variabili fini debitamente esternati (ad es. Un rinvio dell'udienza in vista di contatti con le persone cui spetta di proseguire il processo). (Conf 4668/81, mass n 415375; (Conf 625/71, mass n 350335; (Conf 305/66, mass n 320596).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)