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Sez. L, Sentenza n. 4367 del 23/02/2009 (Rv. 607251 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Lavoro pubblico contrattualizzato - Svolgimento di mansioni rientranti in qualifica superiore - Conseguenze - Diritto alle relative differenze retributive - Mansioni rientranti non nella qualifica immediatamente superiore ma nelle ulteriori - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2009-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607251-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, lo svolgimento di mansioni rientranti in una qualifica superiore, pur non avendo effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore, rileva, alle condizioni stabilite dalla legge (da ultimo, art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), ai fini della maturazione del diritto alle relative differenze retributive, anche nel caso in cui le mansioni non rientrino nella qualifica immediatamente superiore ma in quelle ulteriori, dovendo essere corrisposta al lavoratore in ogni caso una retribuzione proporzionata al lavoro prestato ex art. 36 Cost..

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/10/1998 num. 387 art. 15, Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)