Sez. L, Sentenza n. 20692 del 25/10/2004 (Rv. 577815 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Disciplina ex art. 52 D.Lgs. n. 165 del 2001 - Temporanea assegnazione a mansioni proprie di una qualifica superiore - Legittimità - Limiti - Qualifica immediatamente superiore - Estensione alle ipotesi di assegnazione a mansioni proprie della qualifica superiore fuori dai casi consentiti - Inammissibilità - Fattispecie in tema di dipendenti ASL.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA
La disciplina della materia dello svolgimento delle mansioni superiori nell'ambito della c.d. contrattualizzazione o privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, quale risultante dall'art. 56 del D.Lgs. n. 29 del 1993, nel testo modificato dall'art. 25 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e, quanto al sesto comma, dall'art. 15 del D.Lgs. n. 387 del 1998, ed ora riprodotto nell'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001, ha riconfermato il principio secondo cui l'esercizio di fatto di mansioni diverse da quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore. Peraltro l'art. 56, oltre a indicare i casi in cui è legittima la temporanea assegnazione a mansioni superiori, specificandone presupposti, limiti temporali e trattamento spettante in tal caso al lavoratore, laddove nel comma quinto prevede l'ipotesi di assegnazione "a mansioni proprie di una qualifica superiore" ed in relazione ad essa stabilisce, da un lato, la nullità dell'assegnazione, e dall'altro riconosce al lavoratore il diritto alla differenza di trattamento economico rispetto alla qualifica superiore, non può essere inteso nel senso che detta espressione, quanto al riferimento alla "qualifica superiore", abbia contenuto equivalente a quella di "qualifica immediatamente superiore" che il legislatore usa nel comma 2, per individuare i casi nei quali è legittima l'assegnazione alle mansioni immediatamente superiori. Una diversa interpretazione, oltre a non essere giustificata dalla lettera del comma quinto, sarebbe anche contraria alla sua "ratio", che è di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 della Costituzione (sulla base di tale principio la S.C. ha ritenuto infondata, con riferimento al relativo motivo di ricorso, la doglianza con cui si lamentava che il giudice di merito avesse parametrato la pretesa di una lavoratrice dipendente di una ASL alla retribuzione, corrispondente allo svolgimento di mansioni superiori al di fuori dei casi consentiti, a quella relativa alle mansioni, effettivamente svolte, di una qualifica superiore di due livelli a quella di inquadramento).
Riferimenti normativi: DPR 20/12/1979 num. 761 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 56 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1998 num. 387 art. 15, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)